Cassazione Penale, Sentenza n. 42919/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la rideterminazione del trattamento sanzionatorio decisa dalla Corte d'appello di Catania. Salvatore Pappalardo deduce violazione di legge e carenza di motivazione per il rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., per la mancata applicazione della riduzione per il tentativo nel capo B) e per l'apparente illogicità nella determinazione degli aumenti per continuazione relativi ai capi B2) e B3) e della pena finale. Alfio Orazio Pappalardo censura la motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, ritenendola apparente, in particolare per il capo C2) e per i riflessi rispetto alla sentenza del 21/10/2014.
La decisione
Per Salvatore Pappalardo il ricorso è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, ha confermato la correttezza del metro applicato dalla Corte d'appello (anche in relazione all'inammissibilità dell'istanza di concordato nel giudizio di rinvio e alla preclusione delle questioni non impugnate in Cassazione), ha precisato che alcuni riferimenti nella motivazione costituivano errori materiali e ha disposto la correzione del dispositivo indicando che la pena è relativa ai capi B, B1 (pistola giocattolo trasformata), B2 e B3; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Per Alfio Orazio Pappalardo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In sintesi, entrambi i ricorsi non hanno avuto successo e la sentenza impugnata è sostanzialmente confermata, con correzione materiale del dispositivo.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
L'istituto del concordato non è ammissibile nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p.; la giurisprudenza richiede che la domanda di concordato sia proposta prima del definitivo svolgimento dei gradi successivi, pertanto la Corte d'appello ha correttamente rigettato la richiesta nel giudizio di rinvio
art. 627 c.p.p.
Norma che disciplina il giudizio di rinvio dopo annullamento con rinvio: la Corte richiama l'orientamento per cui nel giudizio di rinvio non è consentita la proposizione di istanze di concordato in appello
art. 133 c.p.
Parametri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la determinazione della pena facendo riferimento ai parametri di gravità, colpa e circostanze come richiesto dall'art. 133
art. 132 c.p.
Principio di individualizzazione della pena e potere discrezionale del giudice nella misura entro i limiti edittali; la Corte ha ritenuto che l'aumento per continuazione, se esiguo, non richieda ampia motivazione
art. 616 c.p.p.
Disposizione richiamata per la condanna alle spese del processo in Cassazione nei confronti dei ricorrenti
art. 81 c.p.
Principio di proporzione tra le pene e divieto di cumulo surrettizio: la Corte verifica che gli aumenti per continuazione rispettino i limiti normativi e la proporzione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p. è generalmente inammissibile proporre l'istanza di concordato ex art. 599-bis c.p.p.; le richieste deflattive tardive vengono rigettate.
- Questioni già non impugnate o dichiarate inammissibili nella sentenza di annullamento con rinvio restano precluse: la Corte non può riesaminare punti non rimessi in discussione dalla Cassazione.
- Errori materiali nel dispositivo o nella indicazione dei capi possono essere corretti dalla Corte di Cassazione quando emerge che la motivazione originaria si riferiva ad altri capi o che vi è stata una svista formale.
- Nel calcolo degli aumenti per continuazione, se l'incremento è esiguo il giudice è tenuto a una minore specificità motivazionale; tuttavia per aumenti significativi la motivazione deve essere distinta per ciascun reato satellite come indicato dalle Sezioni Unite.
- Se la pena complessiva determinata resta entro i limiti edittali e risulta complessivamente favorevole all'imputato (es. applicazione di riduzione per abbreviato), la Corte di Cassazione tende a non reinsorgere sulla congruità numerica, salvo evidenti violazioni di legge o motivazione carente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alla condanna alle spese, l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle Ammende quando ricorra la causa di inammissibilità e la valutazione equitativa del giudice
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