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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42919/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la rideterminazione del trattamento sanzionatorio decisa dalla Corte d'appello di Catania. Salvatore Pappalardo deduce violazione di legge e carenza di motivazione per il rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., per la mancata applicazione della riduzione per il tentativo nel capo B) e per l'apparente illogicità nella determinazione degli aumenti per continuazione relativi ai capi B2) e B3) e della pena finale. Alfio Orazio Pappalardo censura la motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, ritenendola apparente, in particolare per il capo C2) e per i riflessi rispetto alla sentenza del 21/10/2014.

La decisione

Per Salvatore Pappalardo il ricorso è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, ha confermato la correttezza del metro applicato dalla Corte d'appello (anche in relazione all'inammissibilità dell'istanza di concordato nel giudizio di rinvio e alla preclusione delle questioni non impugnate in Cassazione), ha precisato che alcuni riferimenti nella motivazione costituivano errori materiali e ha disposto la correzione del dispositivo indicando che la pena è relativa ai capi B, B1 (pistola giocattolo trasformata), B2 e B3; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Per Alfio Orazio Pappalardo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In sintesi, entrambi i ricorsi non hanno avuto successo e la sentenza impugnata è sostanzialmente confermata, con correzione materiale del dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'istituto del concordato non è ammissibile nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p.; la giurisprudenza richiede che la domanda di concordato sia proposta prima del definitivo svolgimento dei gradi successivi, pertanto la Corte d'appello ha correttamente rigettato la richiesta nel giudizio di rinvio

  • art. 627 c.p.p.

    Norma che disciplina il giudizio di rinvio dopo annullamento con rinvio: la Corte richiama l'orientamento per cui nel giudizio di rinvio non è consentita la proposizione di istanze di concordato in appello

  • art. 133 c.p.

    Parametri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la determinazione della pena facendo riferimento ai parametri di gravità, colpa e circostanze come richiesto dall'art. 133

  • art. 132 c.p.

    Principio di individualizzazione della pena e potere discrezionale del giudice nella misura entro i limiti edittali; la Corte ha ritenuto che l'aumento per continuazione, se esiguo, non richieda ampia motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione richiamata per la condanna alle spese del processo in Cassazione nei confronti dei ricorrenti

  • art. 81 c.p.

    Principio di proporzione tra le pene e divieto di cumulo surrettizio: la Corte verifica che gli aumenti per continuazione rispettino i limiti normativi e la proporzione

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p. è generalmente inammissibile proporre l'istanza di concordato ex art. 599-bis c.p.p.; le richieste deflattive tardive vengono rigettate.
  • Questioni già non impugnate o dichiarate inammissibili nella sentenza di annullamento con rinvio restano precluse: la Corte non può riesaminare punti non rimessi in discussione dalla Cassazione.
  • Errori materiali nel dispositivo o nella indicazione dei capi possono essere corretti dalla Corte di Cassazione quando emerge che la motivazione originaria si riferiva ad altri capi o che vi è stata una svista formale.
  • Nel calcolo degli aumenti per continuazione, se l'incremento è esiguo il giudice è tenuto a una minore specificità motivazionale; tuttavia per aumenti significativi la motivazione deve essere distinta per ciascun reato satellite come indicato dalle Sezioni Unite.
  • Se la pena complessiva determinata resta entro i limiti edittali e risulta complessivamente favorevole all'imputato (es. applicazione di riduzione per abbreviato), la Corte di Cassazione tende a non reinsorgere sulla congruità numerica, salvo evidenti violazioni di legge o motivazione carente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alla condanna alle spese, l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle Ammende quando ricorra la causa di inammissibilità e la valutazione equitativa del giudice

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