Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1038/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0008248 del 21.12.2022 avente ad oggetto “Norma di sostegno al trasporto ferroviario delle merci – Annualità 2021. Comunicazione contributo” nella parte in cui ha ridotto il contributo dovuto alla GTS RAIL S.p.A. da € 6.776.540,06 a € 5.615.031,59 per asserito superamento del limite delle soglie di intensità massime consentite dalla normativa nazionale e comunitaria per l'annualità 2020; - della nota di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. RFI-NEMI.DCO.CGCS/A0011/P/2023/0000003_1 del 02.01.2023, notificata in pari data, e del relativo allegato RFI-NEMI.DCO.CGCS/A0011/P/2023/0000003_2; - ove occorra, della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0000786 del 07.02.2023 e dei relativi allegati note prot. MIT n. 461 del 21 gennaio 2021, prot. MIT n. 4738 del 14 giugno 2021, prot. MIT n. 8257 del 18 novembre 2021, prot. MIT n. 7135 del 31 ottobre 2022, nota metodologica della R.A.M. Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A., Verbale di ispezione del 20 settembre 2020 e Verbale di ispezione del 22 settembre 2022 della R.A.M. Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A., l'esito delle verifiche svolte presso le imprese ferroviarie relative alla ripartizione dei contributi ed il controllo del cumulo per gli anni 2020 e 2021 e la tabella recante gli esiti del controllo svolto sul cumulo contributi relativamente alla GTS; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; -nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto alla debenza dell'importo di € 1.161.508,47 a titolo di maggior contributo per il trasporto ferroviario per l'annualità 2021 ai sensi del decreto interministeriale MIT – MEF n. 566 del 9 dicembre 2020 in favore della GTS RAIL S.p.A.;

Giustizia amministrativa202303895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rideterminazione in diminuzione del contributo per il trasporto ferroviario relativo all’annualità 2021 e conseguente richiesta di restituzione della differenza da parte di RFI

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti attuatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota ministeriale che ha ridotto il contributo originariamente riconosciuto da euro 6.776.540,06 a euro 5.615.031,59, mediante applicazione del limite massimo del 30% del costo totale del trasporto ferroviario previsto dall’art. 3, comma 4, del D.I. n. 566/2020. La riduzione è stata determinata considerando, nel calcolo cumulativo degli aiuti pubblici, anche lo “sconto pedaggio – Quota B” fruito ai sensi dell’art. 196 del d.l. n. 34/2020. La ricorrente ha sostenuto che tale misura non fosse un contributo pubblico avente le stesse finalità, ma una mera riduzione tariffaria del canone di accesso alla rete, distinta per natura e presupposti dal contributo ministeriale. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza, lamentando l’omessa esplicitazione analitica dei criteri di calcolo e la mancata allegazione della nota metodologica di RAM; la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento, per mancata comunicazione preventiva della rideterminazione; nonché l’illegittimità derivata e l’autonoma lesività della nota di RFI con cui era stata richiesta la restituzione di euro 1.161.508,47, prospettando anche il rischio di conseguenze sull’accesso alla rete ferroviaria.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla prima censura, ha ritenuto legittimo includere lo sconto pedaggio – Quota B nel calcolo del limite del 30%, poiché l’art. 3, comma 4, del D.I. n. 566/2020 adotta un criterio sostanziale riferito a qualsiasi misura pubblica incidente sui medesimi costi ammissibili, indipendentemente dalla forma tecnica dell’intervento. Lo sconto tariffario determina infatti un vantaggio economico selettivo imputabile a risorse pubbliche e riduce il costo di accesso all’infrastruttura, producendo un effetto equivalente a quello di un contributo diretto. La disciplina mira a evitare la sovracompensazione e impone il cumulo delle misure che incidono sui medesimi costi, senza vietarne la fruizione simultanea. La ricorrente, inoltre, non ha dimostrato che le due misure coprissero componenti di costo diverse né ha contestato specifici errori nelle voci utilizzate per il calcolo. Quanto al difetto di motivazione, il giudice ha rilevato che si trattava di una rideterminazione vincolata, inserita in un procedimento standardizzato di controllo successivo, sicché la nota ministeriale era sufficientemente motivata mediante l’indicazione della base normativa, del superamento della soglia, degli importi originario e definitivo e della differenza da recuperare. La nota metodologica di RAM aveva natura tecnico-istruttoria interna e la sua mancata allegazione non determinava, di per sé, un vizio dell’atto finale. Quanto alla partecipazione procedimentale, il TAR ha escluso la necessità del preavviso di rigetto, poiché l’esito derivava automaticamente dalla verifica di dati tecnici e contabili e l’Amministrazione non disponeva di margini discrezionali per derogare al limite normativo. La rideterminazione costituiva la conclusione fisiologica della fase di controllo ex post, già prevista dalla disciplina del contributo. Infine, la richiesta di restituzione di RFI è stata qualificata come atto esecutivo e vincolato, privo di autonoma portata lesiva, adottato in attuazione della determinazione ministeriale e della convenzione con il beneficiario. Il TAR ha escluso che la comunicazione fosse un atto interdittivo o sanzionatorio o che avesse direttamente limitato l’accesso alla rete. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, D.I. 29 settembre 2020, n. 566

    la contribuzione di cui ai commi 2 e 3 riconosciuta a ciascun beneficiario non potrà eccedere – tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dal presente decreto – il limite del 30 per cento del costo totale relativo […] al trasporto ferroviario; la contribuzione non potrà eccedere la percentuale del costo di riferimento considerato il cumulo con altri aiuti pubblici che coprono gli stessi costi ammissibili

    La norma impone di considerare, ai fini del limite massimo del 30%, tutte le misure pubbliche che incidono sostanzialmente sui medesimi costi ammissibili, anche se formalmente configurate come riduzioni tariffarie o sconti, al fine di evitare sovracompensazioni.

  • art. 196 d.l. n. 34/2020

    Costituisce la base normativa dello sconto pedaggio – Quota B, il cui effetto economico di riduzione dei costi di accesso alla rete ferroviaria rileva come aiuto pubblico cumulabile ai fini del limite previsto dal D.I. n. 566/2020.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione va commisurato alla natura dell’atto e del procedimento; per una rideterminazione vincolata e standardizzata è sufficiente indicare la base normativa, il superamento della soglia e gli importi interessati, senza riprodurre ogni passaggio dell’istruttoria tecnica.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è necessario quando l’esito del procedimento discende automaticamente dalla verifica di presupposti oggettivi e vincolanti e l’apporto partecipativo non potrebbe incidere sul contenuto finale.

Massime di principio

  • Ai fini del rispetto dei limiti massimi di intensità degli aiuti pubblici, il cumulo deve essere valutato secondo un criterio sostanziale, considerando qualsiasi misura pubblica che produca un vantaggio economico e riduca i medesimi costi ammissibili, indipendentemente dalla sua qualificazione formale come contributo, sconto o riduzione tariffaria.
  • Una riduzione tariffaria applicata da un gestore pubblico dell’infrastruttura può costituire un aiuto pubblico rilevante ai fini del cumulo quando determina, mediante risorse pubbliche, un vantaggio economico selettivo consistente nella diminuzione dei costi ordinariamente sostenuti dall’impresa beneficiaria.
  • In un procedimento standardizzato di controllo successivo, nel quale la rideterminazione del contributo deriva automaticamente dall’applicazione di parametri normativi e contabili predeterminati, l’Amministrazione può assolvere l’obbligo di motivazione indicando la base normativa, il presupposto del superamento della soglia e gli importi rideterminati, senza dover allegare o riprodurre integralmente la documentazione tecnico-istruttoria interna.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non invalida la rideterminazione di un contributo quando l’esito è vincolato alla verifica oggettiva di presupposti tecnici o contabili e il destinatario non dimostra che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto incidere concretamente sul risultato.
  • La richiesta di restituzione di somme indebitamente riconosciute, formulata dal soggetto incaricato dell’attuazione del regime agevolativo in diretta esecuzione della determinazione dell’amministrazione concedente, ha natura esecutiva e non presenta autonoma lesività quando non contiene ulteriori statuizioni interdittive, sanzionatorie o limitative dell’attività del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseRevoca e recupero dei contributiTrasporto marittimo e aereoMotorizzazione e veicoli
RamiContributi e finanziamenti pubbliciTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.