Cassazione Penale, Ordinanza n. 30710/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e travisamento della prova, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea e che il materiale probatorio non consentisse di attribuirgli la sostanza rinvenuta nel vano airbag dell'autovettura guidata dal ricorrente. La difesa valorizzava anche la tesi secondo cui l'imputato si sarebbe posto alla guida per le condizioni fisiche del proprietario dell'auto, e contestava l'utilizzo dei tabulati telefonici, che a suo dire avrebbero riguardato solo l'utenza del proprietario del veicolo. La Corte ha però rilevato che la censura mirava a una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità, e che inoltre il dedotto travisamento non era supportato dall'allegazione delle trascrizioni dei tabulati telefonici richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e insindacabili in cassazione quando la motivazione sia congrua, completa e non manifestamente illogica. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente non aveva assolto l'onere di specifica allegazione del materiale da cui desumere il denunciato travisamento della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È la norma incriminatrice contestata, riferita alla fattispecie di detenzione/condotta in materia di stupefacenti ritenuta dai giudici di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che la causa dell'inammissibilità non sia escludibile come non ascrivibile a colpa del ricorrente.
Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per fondare la presunzione di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei limiti in cui la motivazione della sentenza impugnata sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; una motivazione congrua, completa ed esauriente rende insindacabili le valutazioni di merito.
- Il travisamento della prova deve essere specificamente dedotto e supportato dalla puntuale allegazione degli atti o dei dati processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità sia priva di colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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