Cassazione Civile, Ordinanza n. 20988/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef, IRES e IVA relativo all’anno 2007, emesso all’esito di verifica della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti non riconosciuti e fittizi. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti; la CTR, invece, aveva accolto l’appello ritenendo insufficiente la prova della fittizietà dell’operazione e della consapevolezza della frode, valorizzando la regolarità formale della contabilità, l’effettuazione dei pagamenti e la buona fede della società. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo denunciava violazione delle norme IVA e dei criteri sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova della diretta partecipazione della società alla frode e avesse invertito l’onere probatorio; con il quarto deduceva violazione delle norme sulle imposte dirette, censurando l’annullamento degli accertamenti verso i soci per mancata prova di una effettiva distribuzione degli utili extracontabili e per avere la CTR escluso la presunzione di distribuzione pro quota in una società a ristretta base sociale. I motivi secondo e terzo, di natura motivazionale, restavano assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo. In tema di IVA ha ribadito che, quando l’Ufficio contesta detrazioni/deduzioni relative a fatture per operazioni inesistenti o inserite in una frode, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, mentre spetta al contribuente dimostrare la legittima fonte della detrazione o del costo; inoltre, nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare elementi oggettivi da cui risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, senza che siano sufficienti la sola regolarità formale delle scritture o i pagamenti contabilizzati. La CTR aveva invece attribuito valore probatorio decisivo a tali elementi formali e aveva svalutato indici sintomatici indicati dall’Ufficio, con violazione dei criteri di valutazione delle presunzioni e dell’onere della prova. Quanto ai soci, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, a diverso giudice di merito.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte applica i principi unionale e nazionali per cui la detrazione non spetta se l’operazione è inserita in una frode conosciuta o conoscibile dal cessionario, ma l’Ufficio deve provare gli elementi sintomatici della frode e della consapevolezza del contribuente.
art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente come base del recupero IVA; la Corte lo considera nel quadro dell’accertamento fondato anche su presunzioni.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio: l’Ufficio deve provare gli elementi dell’inesistenza operazione/frode; il contribuente deve provare la legittimità della detrazione o il contrario della presunzione di distribuzione degli utili.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la prova presuntiva: gli indizi possono fondare la prova dell’inesistenza dell’operazione e devono essere valutati globalmente secondo gravità, precisione e concordanza.
art. 38, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato congiuntamente alle norme sulle imposte dirette per la pretesa verso i soci sulla base di utili extracontabili.
art. 39, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato congiuntamente alle norme sulle imposte dirette per l’accertamento dei maggiori utili e la presunzione di distribuzione ai soci.
art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato congiuntamente alle norme sulle imposte dirette per l’atto impositivo verso i soci.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di IVA, se l’Amministrazione contesta detrazioni o deduzioni fondate su fatture relative a operazioni inesistenti o inserite in una frode, l’Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta forniti elementi indiziari idonei, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione e la legittimità del costo o della detrazione.
- La sola regolarità formale della contabilità e l’esecuzione dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare la realtà dell’operazione, perché si tratta di dati facilmente falsificabili e non incompatibili con una fatturazione cartolare.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti la tutela della buona fede del cessionario esclude il diniego della detrazione solo se il contribuente non sapeva e non avrebbe potuto sapere, con l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione; la prova di tale conoscenza o conoscibilità può essere data dall’Amministrazione anche in via indiziaria.
- Le presunzioni semplici devono essere valutate complessivamente, non isolando ciascun indizio: il giudice di merito deve apprezzarne la gravità, precisione e concordanza nel loro insieme.
- Per le società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci; incombe sui soci l’onere di provare che tali utili non siano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti.
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