Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20988/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef, IRES e IVA relativo all’anno 2007, emesso all’esito di verifica della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti non riconosciuti e fittizi. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti; la CTR, invece, aveva accolto l’appello ritenendo insufficiente la prova della fittizietà dell’operazione e della consapevolezza della frode, valorizzando la regolarità formale della contabilità, l’effettuazione dei pagamenti e la buona fede della società. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo denunciava violazione delle norme IVA e dei criteri sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova della diretta partecipazione della società alla frode e avesse invertito l’onere probatorio; con il quarto deduceva violazione delle norme sulle imposte dirette, censurando l’annullamento degli accertamenti verso i soci per mancata prova di una effettiva distribuzione degli utili extracontabili e per avere la CTR escluso la presunzione di distribuzione pro quota in una società a ristretta base sociale. I motivi secondo e terzo, di natura motivazionale, restavano assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo. In tema di IVA ha ribadito che, quando l’Ufficio contesta detrazioni/deduzioni relative a fatture per operazioni inesistenti o inserite in una frode, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, mentre spetta al contribuente dimostrare la legittima fonte della detrazione o del costo; inoltre, nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare elementi oggettivi da cui risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, senza che siano sufficienti la sola regolarità formale delle scritture o i pagamenti contabilizzati. La CTR aveva invece attribuito valore probatorio decisivo a tali elementi formali e aveva svalutato indici sintomatici indicati dall’Ufficio, con violazione dei criteri di valutazione delle presunzioni e dell’onere della prova. Quanto ai soci, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, a diverso giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte applica i principi unionale e nazionali per cui la detrazione non spetta se l’operazione è inserita in una frode conosciuta o conoscibile dal cessionario, ma l’Ufficio deve provare gli elementi sintomatici della frode e della consapevolezza del contribuente.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente come base del recupero IVA; la Corte lo considera nel quadro dell’accertamento fondato anche su presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio: l’Ufficio deve provare gli elementi dell’inesistenza operazione/frode; il contribuente deve provare la legittimità della detrazione o il contrario della presunzione di distribuzione degli utili.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva: gli indizi possono fondare la prova dell’inesistenza dell’operazione e devono essere valutati globalmente secondo gravità, precisione e concordanza.

  • art. 38, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato congiuntamente alle norme sulle imposte dirette per la pretesa verso i soci sulla base di utili extracontabili.

  • art. 39, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato congiuntamente alle norme sulle imposte dirette per l’accertamento dei maggiori utili e la presunzione di distribuzione ai soci.

  • art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato congiuntamente alle norme sulle imposte dirette per l’atto impositivo verso i soci.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di IVA, se l’Amministrazione contesta detrazioni o deduzioni fondate su fatture relative a operazioni inesistenti o inserite in una frode, l’Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta forniti elementi indiziari idonei, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione e la legittimità del costo o della detrazione.
  • La sola regolarità formale della contabilità e l’esecuzione dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare la realtà dell’operazione, perché si tratta di dati facilmente falsificabili e non incompatibili con una fatturazione cartolare.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti la tutela della buona fede del cessionario esclude il diniego della detrazione solo se il contribuente non sapeva e non avrebbe potuto sapere, con l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione; la prova di tale conoscenza o conoscibilità può essere data dall’Amministrazione anche in via indiziaria.
  • Le presunzioni semplici devono essere valutate complessivamente, non isolando ciascun indizio: il giudice di merito deve apprezzarne la gravità, precisione e concordanza nel loro insieme.
  • Per le società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci; incombe sui soci l’onere di provare che tali utili non siano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.