Cassazione Penale, Sentenza n. 04266/2026 del 02/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia (04/06/2025) che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Brescia del 14/04/2023 (irrevocabile il 29/07/2023). Il Grazioli deduceva, in sintesi: (1) errata applicazione degli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., perché la Corte di merito aveva fondato il rigetto sulla presunta negligenza del ricorrente nonostante la sua allegazione di mancata effettiva conoscenza del procedimento (residente in Ungheria, non avrebbe ricevuto o non avrebbe effettivamente preso cognizione degli inviti ad eleggere domicilio del 2017 e del 2018, avendo scoperto il processo solo con ordine di esecuzione del gennaio 2025); (2) motivazione manifestamente illogica e carente della Corte distrettuale rispetto agli elementi che dovrebbero attestare una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, e mancato esame delle produzioni difensive (es. incertezza sull'effettiva residenza estera, giacenza e restituzione del plico del 2018, partecipazione attiva del Grazioli in altri procedimenti). Il ricorrente sosteneva che la mera negligenza informativa non è idonea a fondare la dichiarazione di assenza e la declaratoria di volontaria sottrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato le circostanze concrete e non abbia motivato in modo congruo perché dalla presunta negligenza del Grazioli si potesse inferire una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. La Corte ha richiamato i principi consolidati (Sezioni Unite Innaro/Ismail e successive pronunce) secondo cui la mera conoscenza di indagini o una condotta negligente non implicano di per sé la volontà di eludere la vocatio in judicium, e ha ribadito che quando la dichiarazione di assenza è stata pronunciata prima della riforma (d.lgs. 150/2022) continuano ad applicarsi le regole precedenti. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo esame, con preciso richiamo all'obbligo di valutare compiutamente gli elementi forniti dall'istante e le ragioni ostative alla conoscenza del processo.
Norme richiamate
art. 420-bis c.p.p.
Si è richiamato il principio che l'art. 420-bis consente di procedere in assenza solo quando l'imputato si sia volontariamente sottratto all'effettiva conoscenza del processo; la mera negligenza informativa non è sufficiente.
art. 629-bis c.p.p.
La Corte ha applicato la disciplina sulla rescissione del giudicato per assenza, richiamando la sua nuova disciplina e precisando che, se la dichiarazione di assenza è stata pronunciata anteriormente alla riforma (d.lgs. 150/2022), continuano ad applicarsi le norme previgenti; occorre accertare l'effettiva conoscenza e l'eventuale volontà elusiva.
art. 169 c.p.p.
Riferimento alla notifica all'estero (invito ad eleggere domicilio) eseguita nel procedimento; la Corte ha ritenuto necessaria verifica della effettiva ricezione e della correttezza della notifica.
art. 415-bis c.p.p.
Richiamato in rapporto alle ricerche per notifica dell'avviso; la Corte ha osservato che la mera ricerca o il coinvolgimento di terzi non prova la conoscenza della vocatio in judicium.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia) e connessi (art. 99-bis, art. 89 comma 1)
Si è richiamata la decorrenza della riforma (applicazione delle modifiche all'art. 629-bis dal 30/12/2022) e il principio che, se la dichiarazione di assenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore, si continuano ad applicare le norme previgenti.
art. 6 CEDU
Richiamato nel contesto della garanzia del diritto a un equo processo; l'ignoranza incolpevole della pendenza del processo può essere rilevante ai fini della tutela CEDU.
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza e la conseguente prosecuzione del processo in assenza richiedono la prova che l'imputato si sia volontariamente sottratto all'effettiva conoscenza del procedimento: la mera negligenza informativa non è sufficiente.
- Quando l'imputato dichiara di non aver preso effettiva conoscenza degli atti (soprattutto se residente all'estero), il giudice deve esaminare e motivare compiutamente sulle circostanze concrete (validità e concreta ricezione delle notifiche, giacenza dei plichi, incertezza sull'indirizzo, rapporti familiari, comportamenti processuali precedenti) prima di escludere l'ignoranza incolpevole.
- Se la dichiarazione di assenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, si applicano le regole previgenti; comunque il principio sostanziale rimane che non si possono ricostruire presunzioni di conoscenza senza adeguata motivazione.
- Grava sull'imputato un onere di allegazione (non coincidente con l'onere probatorio pieno) che però, una volta assolto, impone al giudice di motivare puntualmente perché le circostanze addotte non sarebbero credibili o non giustificherebbero l'ignoranza incolpevole.
- Le autorità devono compiere 'ragionevoli sforzi' per rintracciare l'imputato per le notifiche; l'esistenza di documenti di giacenza o la consegna a terzi non sostituiscono senza ulteriore verifica la prova di effettiva conoscenza della vocatio in judicium.
- In presenza di dubbi sulla regolarità o l'effettiva ricezione delle notifiche all'estero, è opportuno favorire valutazioni conservative a tutela del diritto di difesa e, se necessario, disporre accertamenti o rinvii anziché confermare automaticamente la dichiarazione di assenza.
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