Cassazione Penale, Sentenza n. 41615/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del 17/06/2025 che aveva rigettato la sua istanza di svolgere "da remoto" il percorso di recupero imposto ai sensi dell'art. 165, comma 5, c.p., richiesto in ragione della sua residenza in Svizzera. Contestava la qualificazione dell'obbligo di partecipazione al percorso come "pena sostitutiva" e sosteneva che tale adempimento è invece una condizione funzionale all'estinzione della pena (sospensione condizionale) e non una pena ai sensi dell'art. 17 c.p., richiamando orientamenti delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'istanza impugnata era mera riproposizione di analoga richiesta precedentemente rigettata (domanda identica depositata in maggio e rigettata il 22/05/2025). Si è applicato il principio di inammissibilità previsto dall'art. 666, comma 2, c.p.p. per le riproposizioni prive di nuovi elementi di fatto o di diritto rilevanti. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto l'omissione delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 165, comma 5, codice penale
art. 165, comma quinto, c.p.
Nella controversia l'obbligo di svolgere percorsi di recupero è stato oggetto di disputa sulla sua natura; il ricorrente sostiene che sia una condizione funzionale alla sospensione condizionale, non una pena sostitutiva. La Corte non decide sul merito della qualificazione, perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per riproposizione.
art. 17, codice penale
Richiamato nella disputa circa la natura dell'adempimento: il ricorrente sostiene che l'obbligo non rientri nelle poste punitive di cui all'art. 17 c.p., argomentazione che però non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità.
art. 612-bis, codice penale
Norma del reato per il quale il soggetto era stato condannato (stalking); citata per ricostruire il contesto della condanna e della misura accessoria imposta.
art. 444, codice di procedura penale
Riferimento alla condanna irrogata con patteggiamento (procedura prevista dall'art. 444 c.p.p.), contestualizza la sentenza di primo grado ma non è elemento decisivo della questione sull'esecuzione.
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
art. 666, comma 2, c.p.p.
Norma centrale applicata: consente la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di incidente di esecuzione quando si tratti di riproposizione di domanda già rigettata, salvo che emergano nuovi elementi di fatto o di diritto rilevanti rispetto alla precedente decisione.
art. 52, d.lgs. 196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte ha disposto l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente in conformità a tale disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Sent. Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione al provvedimento di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto sussistente la base per l'imposizione della somma, non essendo dimostrato che il ricorso fosse stato proposto senza 'colpa' quanto alla determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un'istanza di incidente di esecuzione identica a una già decisa può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.: per evitare l'inammissibilità è necessario allegare specifici elementi nuovi o questioni giuridiche non già valutate.
- La residenza all'estero può giustificare una richiesta di svolgimento "da remoto" di misure non detentive, ma la domanda deve contenere fatti nuovi o argomentazioni giuridiche che ne dimostrino la necessità concreta e differente rispetto a richieste precedenti.
- La questione se l'obbligo di partecipare a percorsi di recupero ex art. 165, comma 5, c.p. sia una "pena sostitutiva" o una condizione funzionale alla sospensione condizionale è controversa; tuttavia, tale questione di merito non può essere esaminata se il procedimento è precluso per inammissibilità procedurale.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità per riproposizione anche se il giudice dell'esecuzione ha esaminato il merito; la parte deve dunque porre attenzione alla novità sostanziale degli argomenti prima di proporre nuovamente la stessa istanza.
- Chi propone ricorsi ripetuti senza fondati elementi nuovi si espone a condanna alle spese e, in mancanza di prova dell'assenza di culpa, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41479/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41482/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41485/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41491/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41493/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41494/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →