Cassazione Penale, Ordinanza n. 06929/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità per evasione e confermato il trattamento sanzionatorio, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18/06/2024, che aveva confermato la sua responsabilità per evasione. Con il primo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza del dolo, sostenendo che non fosse provata la consapevole violazione della misura domiciliare; con il secondo ha contestato il riconoscimento della recidiva; con il terzo ha dedotto l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo riproducesse una censura già adeguatamente confutata in appello, che il secondo fosse infondato alla luce della motivazione sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., già riconosciuta in una precedente sentenza definitiva e sorretta da numerose condanne anche per reati analoghi, e che il terzo fosse manifestamente infondato e generico, poiché il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche era stato correttamente compiuto e la pena era già stata determinata nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La violazione dell'obbligo di non uscire dalla propria abitazione se non nella fascia oraria autorizzata integra il delitto di evasione; il dolo è desumibile anche da condotte sintomatiche della volontaria sottrazione ai controlli, come il tentativo di nascondersi alle forze di polizia.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva può essere confermata sulla base della pregressa riconduzione in una sentenza definitiva e dell'aumentata pericolosità desunta da numerose condanne anche per reati analoghi.
art. 69, quarto comma, c.p.
Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche non è censurabile se sorretto da motivazione corretta; la pena, se già determinata nel minimo edittale, non è ulteriormente riducibile.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Nel reato di evasione, il dolo può essere inferito da elementi fattuali univoci che mostrino la consapevole violazione della misura custodiale, come l'occultamento alla vista degli operanti.
- La contestazione in cassazione della motivazione sul dolo è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già disattese con argomentazione puntuale dal giudice di merito.
- La recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. può essere legittimamente valorizzata quando risulti già riconosciuta in una precedente decisione definitiva e sia supportata da un quadro di reiterazione criminosa e accresciuta pericolosità.
- Il giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e la pena è stata già contenuta nel minimo edittale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici o meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e confutate in appello.
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