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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1127 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito imponibile IRES, il valore della produzione IRAP e l'IVA dovuta in relazione alla cessione di immobili. L'Ufficio aveva contestato la dichiarazione di ricavi inferiori a quelli effettivi, basandosi sullo scostamento tra i prezzi dichiarati e i valori di mercato, sui valori OMI, sulla differenza tra prezzi di vendita e importi dei mutui concessi agli acquirenti, sulle differenze di prezzo tra immobili similari, sull'assenza di contratti preliminari e su indagini finanziarie. In Cassazione la società ha dedotto nullità o insufficienza della motivazione, violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, nonché omessa pronuncia su alcune eccezioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato la decisione della CTR, che aveva a sua volta confermato il rigetto del ricorso originario. La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta chiara e sufficiente, poiché aveva valorizzato i dati OMI, lo scostamento tra prezzi dichiarati e mutui concessi e l'assenza di documentazione giustificativa, rilevando che la società non aveva fornito una prova contraria idonea. Sono state quindi ritenute sussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno della ripresa fiscale. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 15.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 6, Costituzione

    La motivazione della decisione deve essere effettiva e non meramente apparente. La Corte ha escluso la violazione perché la CTR aveva indicato chiaramente gli elementi posti a fondamento dell'accertamento.

  • Art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Il richiamo alla motivazione di primo grado non è di per sé invalido quando la decisione d'appello esamina e fa propri gli elementi rilevanti.

  • Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Impone una motivazione adeguata delle sentenze tributarie. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché fondata su dati OMI, valori dei mutui e carenza di documentazione contraria.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e ai vizi motivazionali. La Corte ha ritenuto non configurati i vizi denunciati.

  • Art. 35, commi 2 e 3, D.L. n. 223/2006

    La sentenza richiama la disciplina, vigente al momento dell'accertamento, relativa alla presunzione collegata allo scostamento tra corrispettivi dichiarati e valori normali degli immobili, precisando che l'avviso era anteriore all'abrogazione della presunzione legale.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando le omissioni, inesattezze o irregolarità della dichiarazione risultano da presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova. L'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi sufficienti a sostenere la pretesa, mentre il contribuente deve dimostrare fatti contrari o giustificativi. In questo caso la prova contraria è stata ritenuta insufficiente.

Massime di principio

  • Nelle compravendite immobiliari, la differenza tra prezzo dichiarato, valori OMI e importo del mutuo non dimostra automaticamente l'evasione, ma può costituire, insieme ad altri elementi, una presunzione grave, precisa e concordante di maggiori ricavi.
  • Il contribuente che contesta un accertamento fondato su elementi presuntivi deve fornire documentazione concreta e verificabile, come contratti preliminari, giustificativi di spese, perizie, prove di particolari condizioni dell'immobile o altri elementi idonei a spiegare il prezzo dichiarato.
  • I valori OMI non sono normalmente sufficienti, da soli, a determinare il maggior valore di una vendita, ma acquistano maggiore forza probatoria se combinati con dati finanziari, caratteristiche catastali, differenze tra immobili comparabili e altre anomalie documentali.
  • La sentenza d'appello non è nulla per motivazione apparente se richiama la decisione di primo grado e indica in modo comprensibile gli elementi decisivi sui quali fonda il rigetto.
  • Quando l'Amministrazione presenta una pluralità di indizi coerenti e il contribuente non offre una prova contraria specifica, i giudici possono confermare la ripresa fiscale e le relative sanzioni.
  • La valutazione dell'idoneità delle presunzioni e della documentazione contraria è principalmente riservata ai giudici di merito; in Cassazione è difficile ottenerne una nuova valutazione, salvo effettive violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.

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