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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21607/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello che ha confermato la condanna del Tribunale per un furto commesso in concorso e aggravato, con pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 618,00 di multa. Il ricorso deduce, in primo luogo, violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; quanto alle attenuanti generiche, si contesta la motivazione della Corte territoriale, ma il motivo investe solo una parte del ragionamento (l'omesso interrogatorio) e non la parte fondata sui precedenti penali ostativi. In secondo luogo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p., ma la censura ripropone doglianze già respinte in appello e non si confronta con la valutazione del danno ulteriore causato dall'infrensione del finestrino dell'autovettura per accedere ai beni sottratti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che la concessione di tali attenuanti è rimessa a un giudizio discrezionale di fatto del giudice, motivabile in modo sintetico purché emergano gli elementi ritenuti decisivi, e che nel caso concreto la Corte d'appello aveva valorizzato correttamente i precedenti penali ostativi. Ha inoltre ritenuto non deducibile e comunque infondato il motivo sull'attenuante del danno di speciale tenuità, perché meramente reiterativo delle censure già respinte e perché non considerava che l'attenuante presuppone un pregiudizio complessivo lievissimo, da valutarsi anche in relazione ai danni ulteriori subiti dalla persona offesa; qui rilevava anche il danneggiamento del finestrino dell'auto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato in fatto

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto contestato

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato quale aggravante del furto contestato

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, valutato anche considerando gli ulteriori effetti dannosi cagionati alla persona offesa

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, che può motivare anche valorizzando solo alcuni elementi ritenuti prevalenti tra quelli di cui all'art. 133 c.p., purché emerga in modo sufficiente la ragione dell'adeguamento o del diniego del trattamento sanzionatorio.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a criticare solo una parte della motivazione della sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con le ulteriori rationes decidendi autonome poste a base della decisione.
  • Non è deducibile utilmente in cassazione una censura che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, se non si confronta in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio complessivamente cagionato dal fatto sia di valore economico pressoché irrisorio; la valutazione deve considerare non solo il valore del bene sottratto, ma anche gli ulteriori danni arrecati dalla condotta, e non la capacità economica della persona offesa di sopportare il danno.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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