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Sentenza

Sentenza del 23/02/2021 n. 1602 - Consiglio di Stato

Imprese petrolifere - Maggiorazione IRES - "Robin Hood Tax" - Divieto di traslazione sui prezzi al consumo - Violazione degli obblighi informativi - Procedimento sanzionatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società era stata chiamata a fornire informazioni richieste dall'Autorità in relazione all'applicazione della maggiorazione IRES (cd. "Robin Hood Tax") e al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. Non avendo trasmesso integralmente tempestivamente le informazioni richieste, l'Autorità aveva avviato procedimento sanzionatorio per inosservanza degli obblighi informativi e deliberato una sanzione amministrativa pecuniaria. La società ha impugnato il provvedimento sostenendo, tra l'altro, che la successiva sentenza di incostituzionalità dell'art. 81 d.l. 112/2008 avesse fatto venire meno il presupposto della contestazione e che comunque la sanzione fosse sproporzionata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo che avrebbe fatto venir meno la punibilità in base alla declaratoria di incostituzionalità: la Corte costituzionale aveva infatti modulato temporalmente gli effetti della propria pronuncia, mantenendo efficaci le disposizioni per i periodi anteriori al giorno successivo alla pubblicazione, e il potere sanzionatorio esercitato dall'Autorità trova fondamento nella legge n. 481/1995 (art. 2, comma 20, lett. c.), non toccata dalla declaratoria. Tuttavia il Consiglio di Stato ha rilevato che l'Autorità non aveva adeguatamente valutato la concreta offensività della violazione e l'assenza di vantaggi per la società (poiché dalle informazioni risultava la non assoggettabilità all'addizionale), pertanto ha ridotto la sanzione di un terzo: la misura è stata rideterminata a €27.000,00 (da €40.000,00). Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 81, commi 16-18, d.l. 25 giugno 2008, n.112 (conv. l. 133/2008)

    prelievo addizionale all'IRES (cd. Robin Hood Tax) pari al 5,5% (successivamente modificato), divieto di traslazione sui prezzi al consumo, obblighi di vigilanza a carico dell'Autorità

    istituisce l'addizionale e gli obblighi informativi/di vigilanza; è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. n.10/2015 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., ma la Corte ha modulato temporalmente gli effetti della pronuncia lasciando operativa la disciplina per i periodi anteriori alla decorrenza fissata.

  • sentenza Corte Costituzionale n.10/2015

    dichiarazione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; effetto della declaratoria modulato nel tempo (decorrenza degli effetti dal giorno successivo alla pubblicazione)

    la Corte ha ritenuto la norma irragionevole rispetto allo scopo perseguito e ne ha dichiarato l'illegittimità ma ha limitato retroattività per evitare gravi effetti di bilancio e altri squilibri costituzionali; ne consegue che fatti realizzati durante il vigore della norma possono rimanere sanzionabili.

  • art. 2, comma 20, lettera c), legge n. 481/1995

    attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni

    fondamento giuridico del potere sanzionatorio dell'Autorità per le violazioni degli obblighi informativi indipendente dalla disciplina tributaria oggetto di censura costituzionale.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    norma richiamata dalla ricorrente in relazione agli effetti delle declaratorie di illegittimità

    riguarda profili delle sanzioni tributarie; il Consiglio di Stato ha ritenuto il richiamo inconferente perché la sanzione impugnata è amministrativa (per inosservanza di obblighi informativi dell'Autorità), non una sanzione tributaria.

  • art. 11, legge n. 689/1981

    criteri per la determinazione delle sanzioni: gravità della violazione, opere di eliminazione o attenuazione, personalità dell'agente, condizioni economiche

    parametri obbligatori che limitano la discrezionalità dell'Autorità nella quantificazione della sanzione; il Collegio ha ritenuto che l'Autorità non abbia adeguatamente ponderato la gravità concreta e l'assenza di vantaggi per la società, giustificando la riduzione della sanzione.

  • art. 136 Cost. e art. 30, comma 3, legge n. 87/1953

    la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; la Corte può tuttavia modulare gli effetti

    principio generale di efficacia ex nunc delle declaratorie di illegittimità, ma la Corte può derogare e modulare temporalmente gli effetti per bilanciare valori costituzionali; i giudici amministrativi devono rispettare tale modulazione.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    principi costituzionali richiamati dalla Corte per motivare la declaratoria

    tutela dell'uguaglianza e della capacità contributiva che hanno portato la Corte a ritenere la disciplina fiscale non congrua rispetto allo scopo dichiarato.

Massime di principio

  • Una declaratoria di incostituzionalità può essere modulata nel tempo dalla Corte costituzionale: ciò può lasciare intatta la possibilità di sanzionare comportamenti tenuti durante il periodo di vigenza della norma anche se la norma viene poi dichiarata illegittima.
  • Il dovere di fornire informazioni a un'autorità di regolazione può rimanere obbligatorio e sanzionabile sulla base di norme diverse dalla norma tributaria censurata; il potere sanzionatorio dell'Autorità (legge 481/1995) può dunque sopravvivere all'illegittimità della norma fiscale che ne ha originato la richiesta informativa.
  • In situazioni analoghe le imprese devono adempiere alle richieste informative fino alla data di efficacia della declaratoria modulata: non basta invocare la futura o precedente illegittimità della norma per rifiutare o ritardare l'invio dei dati senza rischio sanzionatorio.
  • Nel determinare la misura della sanzione l'Autorità deve motivare e ponderare la gravità concreta della violazione e l'esistenza o meno di un vantaggio ottenuto dal soggetto; la mancata considerazione di questi elementi può portare alla riduzione giudiziale della sanzione.
  • Se una società ritiene di non essere soggetta al tributo invocato quale presupposto delle richieste, la via corretta è l'adempimento accompagnato da riserva e/o impugnazione del provvedimento; il mancato invio totale dei dati espone al rischio di sanzioni basate sul potere regolatorio autonomo.
  • Nelle difese giudiziali conviene argomentare sia sulla non applicabilità sostanziale (assenza di presupposti) sia sulla proporzionalità della sanzione, documentando l'assenza di danno o vantaggio e gli adempimenti successivi posti in essere.

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