Sentenza del 23/02/2021 n. 1602 - Consiglio di Stato
Imprese petrolifere - Maggiorazione IRES - "Robin Hood Tax" - Divieto di traslazione sui prezzi al consumo - Violazione degli obblighi informativi - Procedimento sanzionatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società era stata chiamata a fornire informazioni richieste dall'Autorità in relazione all'applicazione della maggiorazione IRES (cd. "Robin Hood Tax") e al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. Non avendo trasmesso integralmente tempestivamente le informazioni richieste, l'Autorità aveva avviato procedimento sanzionatorio per inosservanza degli obblighi informativi e deliberato una sanzione amministrativa pecuniaria. La società ha impugnato il provvedimento sostenendo, tra l'altro, che la successiva sentenza di incostituzionalità dell'art. 81 d.l. 112/2008 avesse fatto venire meno il presupposto della contestazione e che comunque la sanzione fosse sproporzionata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo che avrebbe fatto venir meno la punibilità in base alla declaratoria di incostituzionalità: la Corte costituzionale aveva infatti modulato temporalmente gli effetti della propria pronuncia, mantenendo efficaci le disposizioni per i periodi anteriori al giorno successivo alla pubblicazione, e il potere sanzionatorio esercitato dall'Autorità trova fondamento nella legge n. 481/1995 (art. 2, comma 20, lett. c.), non toccata dalla declaratoria. Tuttavia il Consiglio di Stato ha rilevato che l'Autorità non aveva adeguatamente valutato la concreta offensività della violazione e l'assenza di vantaggi per la società (poiché dalle informazioni risultava la non assoggettabilità all'addizionale), pertanto ha ridotto la sanzione di un terzo: la misura è stata rideterminata a €27.000,00 (da €40.000,00). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 81, commi 16-18, d.l. 25 giugno 2008, n.112 (conv. l. 133/2008)
prelievo addizionale all'IRES (cd. Robin Hood Tax) pari al 5,5% (successivamente modificato), divieto di traslazione sui prezzi al consumo, obblighi di vigilanza a carico dell'Autorità
istituisce l'addizionale e gli obblighi informativi/di vigilanza; è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. n.10/2015 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., ma la Corte ha modulato temporalmente gli effetti della pronuncia lasciando operativa la disciplina per i periodi anteriori alla decorrenza fissata.
sentenza Corte Costituzionale n.10/2015
dichiarazione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; effetto della declaratoria modulato nel tempo (decorrenza degli effetti dal giorno successivo alla pubblicazione)
la Corte ha ritenuto la norma irragionevole rispetto allo scopo perseguito e ne ha dichiarato l'illegittimità ma ha limitato retroattività per evitare gravi effetti di bilancio e altri squilibri costituzionali; ne consegue che fatti realizzati durante il vigore della norma possono rimanere sanzionabili.
art. 2, comma 20, lettera c), legge n. 481/1995
attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni
fondamento giuridico del potere sanzionatorio dell'Autorità per le violazioni degli obblighi informativi indipendente dalla disciplina tributaria oggetto di censura costituzionale.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
norma richiamata dalla ricorrente in relazione agli effetti delle declaratorie di illegittimità
riguarda profili delle sanzioni tributarie; il Consiglio di Stato ha ritenuto il richiamo inconferente perché la sanzione impugnata è amministrativa (per inosservanza di obblighi informativi dell'Autorità), non una sanzione tributaria.
art. 11, legge n. 689/1981
criteri per la determinazione delle sanzioni: gravità della violazione, opere di eliminazione o attenuazione, personalità dell'agente, condizioni economiche
parametri obbligatori che limitano la discrezionalità dell'Autorità nella quantificazione della sanzione; il Collegio ha ritenuto che l'Autorità non abbia adeguatamente ponderato la gravità concreta e l'assenza di vantaggi per la società, giustificando la riduzione della sanzione.
art. 136 Cost. e art. 30, comma 3, legge n. 87/1953
la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; la Corte può tuttavia modulare gli effetti
principio generale di efficacia ex nunc delle declaratorie di illegittimità, ma la Corte può derogare e modulare temporalmente gli effetti per bilanciare valori costituzionali; i giudici amministrativi devono rispettare tale modulazione.
artt. 3 e 53 Cost.
principi costituzionali richiamati dalla Corte per motivare la declaratoria
tutela dell'uguaglianza e della capacità contributiva che hanno portato la Corte a ritenere la disciplina fiscale non congrua rispetto allo scopo dichiarato.
Massime di principio
- Una declaratoria di incostituzionalità può essere modulata nel tempo dalla Corte costituzionale: ciò può lasciare intatta la possibilità di sanzionare comportamenti tenuti durante il periodo di vigenza della norma anche se la norma viene poi dichiarata illegittima.
- Il dovere di fornire informazioni a un'autorità di regolazione può rimanere obbligatorio e sanzionabile sulla base di norme diverse dalla norma tributaria censurata; il potere sanzionatorio dell'Autorità (legge 481/1995) può dunque sopravvivere all'illegittimità della norma fiscale che ne ha originato la richiesta informativa.
- In situazioni analoghe le imprese devono adempiere alle richieste informative fino alla data di efficacia della declaratoria modulata: non basta invocare la futura o precedente illegittimità della norma per rifiutare o ritardare l'invio dei dati senza rischio sanzionatorio.
- Nel determinare la misura della sanzione l'Autorità deve motivare e ponderare la gravità concreta della violazione e l'esistenza o meno di un vantaggio ottenuto dal soggetto; la mancata considerazione di questi elementi può portare alla riduzione giudiziale della sanzione.
- Se una società ritiene di non essere soggetta al tributo invocato quale presupposto delle richieste, la via corretta è l'adempimento accompagnato da riserva e/o impugnazione del provvedimento; il mancato invio totale dei dati espone al rischio di sanzioni basate sul potere regolatorio autonomo.
- Nelle difese giudiziali conviene argomentare sia sulla non applicabilità sostanziale (assenza di presupposti) sia sulla proporzionalità della sanzione, documentando l'assenza di danno o vantaggio e gli adempimenti successivi posti in essere.
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