Cassazione Penale, Sentenza n. 23539/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barbuscia propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo presunti "errori percettivi" della Corte di cassazione nella valutazione degli atti. In particolare sostiene che la Corte di appello avrebbe fissato la pena base attingendo alla cornice edittale dell'art. 624 c.p. (furto semplice) anziché a quella dell'art. 625 c.p. (furto su cosa esposta alla pubblica fede) e che la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto applicato un unico aumento per la recidiva, non avendo correttamente individuato la circostanza più grave fra la recidiva qualificata e l'aggravante dell'art. 625 c.p.; tali presunte sviste avrebbero inciso sul processo di formazione della volontà e sul risultato decisionale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che le circostanze indicate dal ricorrente non costituiscono errori di fatto o errori materiali rientranti nell'art. 625-bis c.p.p., ma valutazioni giuridiche e di merito regolarmente effettuate. La Corte ha osservato che la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante della destrezza, confermato l'aggravante per l'esposizione alla pubblica fede e applicato la recidiva quale circostanza più grave ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen.; da ciò risulta coerente l'applicazione di un unico aumento per la recidiva sulla pena base determinata. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e Barbuscia è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o errore di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione; applicata per valutare la sussistenza di eventuali svisti o equivoci percettivi sul contenuto degli atti di legittimità.
art. 624 c.p.
Prevede la cornice edittale del furto semplice; evocata dal ricorrente come la cornice che sarebbe stata (secondo lui) erroneamente considerata dalla Corte di appello nella fissazione della pena base.
art. 625 c.p.
Prevede l'aggravante per il furto commesso su cosa esposta alla pubblica fede; la Corte d'appello l'ha ritenuta sussistente e la Corte di cassazione l'ha considerata nella valutazione complessiva delle aggravanti in concorso.
art. 63, comma 4, cod. pen.
Se concorrono più circostanze tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla
Principio del divieto di cumulo materiale per circostanze speciali: se concorrono più aggravanti ad effetto speciale si applica la pena prevista per la più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla entro limiti; decisivo per l'applicazione di un unico aumento per la recidiva ritenuta la più grave.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che dispone l'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale che consente la trattazione scritta nelle controversie davanti alla Corte di cassazione; menzionata in relazione alla modalità di trattazione del procedimento.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è molto limitato: rileva solo l'errore materiale (scarto tra volontà e atto grafico) o l'errore di fatto/percettivo incidente sul contenuto degli atti della Corte di cassazione; non sono ammissibili, attraverso questo rimedio, puri vizi di valutazione giuridica o di merito.
- Quando concorrono più aggravanti ad effetto speciale (ex art. 63, comma 4), il giudice applica la pena prevista per la circostanza più grave e può aumentarla, ma l'operazione è valutativa: la scelta di quale sia la "più grave" e l'entità dell'aumento rientrano nel sindacato di legittimità come valutazioni giuridiche, non come errori di fatto.
- Se la Corte d'appello fissa una pena base che rientra nella cornice edittale del furto semplice e poi applica un unico aumento per la recidiva, la Corte di cassazione può ritenere coerente tale scelta qualora risulti che il giudice di merito abbia considerato la recidiva quale circostanza più grave rispetto alle altre aggravanti contestate.
- Per avere successo con un ricorso ai sensi dell'art. 625-bis occorre dimostrare concretamente una svista percettiva nei documenti o nella motivazione della Corte di cassazione (es. testi discordanti o errori materiali evidenti), non interpretazioni alternative delle stesse risultanze processuali.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorrente deve valutare il rischio economico di un ricorso infondato.
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