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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 4413 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Imposta di successione - Erede - Dichiarazione integrativa - Termini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'avviso emesso entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione integrativa, poiché l'attività dell'Ufficio è stata qualificata come mera liquidazione dell'imposta dovuta e non come nuova attività accertativa soggetta al termine di due anni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso sostenendo, in sostanza, che l'atto fosse un'attività accertativa e che, pertanto, dovesse rispettare il termine biennale previsto per l'accertamento. La controversia riguardava invece la qualificazione dell'atto emesso dopo la presentazione di una dichiarazione di successione integrativa e il termine applicabile.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 27

    La norma disciplina la liquidazione dell'imposta di successione e consente all'Ufficio di procedere alla liquidazione sulla base della dichiarazione presentata, inclusa quella integrativa, entro il termine previsto.

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 34

    La norma è richiamata in relazione ai poteri di controllo e rettifica dell'Amministrazione finanziaria; nel caso esaminato, l'atto è stato considerato una liquidazione dell'imposta e non un autonomo accertamento.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione determina l'imposta sulla base di una dichiarazione di successione integrativa, l'atto può essere qualificato come liquidazione e non come accertamento.
  • Per verificare la tempestività dell'atto occorre individuare la sua natura effettiva: il termine applicabile dipende dalla distinzione tra mera liquidazione dell'imposta e attività accertativa.
  • Un avviso emesso entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione integrativa è, in linea generale, tempestivo se si limita a liquidare l'imposta dovuta sulla base dei dati dichiarati.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa può far decorrere nuovamente il termine relativo alla liquidazione dell'imposta, senza comportare necessariamente l'avvio di un nuovo procedimento di accertamento.

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