Sentenza del 28/07/2015 n. 4413 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Imposta di successione - Erede - Dichiarazione integrativa - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'avviso emesso entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione integrativa, poiché l'attività dell'Ufficio è stata qualificata come mera liquidazione dell'imposta dovuta e non come nuova attività accertativa soggetta al termine di due anni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso sostenendo, in sostanza, che l'atto fosse un'attività accertativa e che, pertanto, dovesse rispettare il termine biennale previsto per l'accertamento. La controversia riguardava invece la qualificazione dell'atto emesso dopo la presentazione di una dichiarazione di successione integrativa e il termine applicabile.
Norme richiamate
La norma disciplina la liquidazione dell'imposta di successione e consente all'Ufficio di procedere alla liquidazione sulla base della dichiarazione presentata, inclusa quella integrativa, entro il termine previsto.
La norma è richiamata in relazione ai poteri di controllo e rettifica dell'Amministrazione finanziaria; nel caso esaminato, l'atto è stato considerato una liquidazione dell'imposta e non un autonomo accertamento.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione determina l'imposta sulla base di una dichiarazione di successione integrativa, l'atto può essere qualificato come liquidazione e non come accertamento.
- Per verificare la tempestività dell'atto occorre individuare la sua natura effettiva: il termine applicabile dipende dalla distinzione tra mera liquidazione dell'imposta e attività accertativa.
- Un avviso emesso entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione integrativa è, in linea generale, tempestivo se si limita a liquidare l'imposta dovuta sulla base dei dati dichiarati.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa può far decorrere nuovamente il termine relativo alla liquidazione dell'imposta, senza comportare necessariamente l'avvio di un nuovo procedimento di accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 249 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Forlì
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →