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Ordinanza

Ordinanza n. 151/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 108 del 27 marzo 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. III, n. 108 del 27 marzo 2026, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa di autonoleggio)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa esercente attività di noleggio di autovetture senza conducente ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati. Il profilo decisivo riguarda la sussistenza della giurisdizione amministrativa, da valutare in relazione alla strumentalità tra l'attività di noleggio senza conducente e la cosiddetta attività aviation, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. L'appellante ha inoltre prospettato esigenze cautelari riconducibili al periculum in mora.

La decisione

Il CGARS ha ritenuto che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, il fumus boni iuris non potesse essere definito, rendendosi necessario approfondire nel giudizio di merito la ricorrenza del requisito di strumentalità tra l'attività di autonoleggio e l'attività aviation, ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa. Ha invece ravvisato il periculum in mora. Senza sospendere interinalmente l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR; le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le questioni controverse richiedano approfondimento e sussistano esigenze cautelari, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospensione interinale dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare, la sussistenza della giurisdizione amministrativa dipende dalla verifica della strumentalità tra un'attività economica privata e l'attività aviation, e tale verifica richiede l'applicazione dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il giudice può rimettere l'approfondimento alla fase di merito senza definire anticipatamente la questione.
  • La sussistenza del periculum in mora, unitamente alla necessità di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, può giustificare l'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione interinale dell'efficacia degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

Testo integrale

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