Cassazione Civile, Ordinanza n. 14754/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Il contribuente impugnava un'ingiunzione di pagamento relativa a quote consortili di bonifica e miglioramento fondiario per l'annualità 2018, sostenendo: l'inidoneità e obsolescenza del piano di classifica utilizzato per determinare il contributo; la carenza di motivazione dell'atto impositivo; la mancanza dei benefici fondiari asseritamente derivanti dalle opere di manutenzione del Canale Conte Sarno. In appello la CTR aveva respinto il gravame ritenendo vigente il perimetro consortile e provata l'esistenza delle opere e dei benefici. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per avere il giudice di appello esaminato e accolto l'eccezione di tardività/inammissibilità delle contestazioni come proposta dalla riscossione, nonostante si fosse formato giudicato interno sulla tempestività/ammissibilità per mancata impugnazione incidentale; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul primo motivo di appello, relativo all'inadeguatezza del piano di classifica e, per la prima volta, alla mancata adozione del piano generale di bonifica; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 860 c.c. e dell'art. 21 r.d. n. 215/1933, assumendo che il consorzio non avesse provato un vantaggio diretto e specifico per il fondo, presupposto necessario del contributo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'eventuale questione sulla tardività/inammissibilità delle contestazioni era comunque inconferente rispetto alla decisione di merito e, nel processo tributario, l'appello incidentale può essere contenuto nelle controdeduzioni, con attenuazione della distinzione tra gravame incidentale e mera riproposizione delle difese. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui introduceva per la prima volta in appello la doglianza relativa alla mancata adozione del piano generale di bonifica, trattandosi di domanda nuova; ha comunque ritenuto infondata la censura sul piano di classifica, affermando la perdurante efficacia dei piani adottati sotto la normativa regionale previgente, in assenza di una disciplina espressa di abrogazione retroattiva, e la continuità del riparto della contribuenza. Ha respinto il terzo motivo, ribadendo che i contributi consortili di bonifica hanno natura tributaria e che, quando il fondo è incluso nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica non è specificamente superato, opera la presunzione di beneficio fondiario; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato la documentazione tecnica del consorzio dalla quale risultavano l'inclusione del fondo nel perimetro e la sua servitù da opere idrauliche. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
evocato come parametro del vizio di omessa pronuncia e, nel primo motivo, di asserita ultrapetizione o violazione del giudicato interno
art. 324 c.p.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno su una questione processuale
art. 360 c.p.c.
norma sul sindacato di legittimità utilizzata per incardinare i motivi di ricorso
art. 2712 c.c.
richiamato in relazione alla contestazione della conformità dei documenti prodotti
art. 2719 c.c.
richiamato in relazione alla contestazione della conformità dei documenti prodotti
art. 2697 c.c.
norma sull'onere della prova: nei contributi consortili il consorzio deve provare il beneficio solo se il piano di classifica è specificamente contestato; altrimenti la prova contraria grava sul contribuente
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR
art. 860 c.c.
norma sul contributo dei proprietari dei fondi compresi nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica
art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamato per definire la natura di onere reale dei contributi consortili dovuti dai proprietari dei fondi beneficiati
art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
norma base dell'obbligo contributivo dei proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato per affermare il principio di irretroattività della legge e la regola tempus regit actum
art. 12 l.r. Campania 23 febbraio 2003, n. 4
prevede che ciascun consorzio predisponga un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile
art. 17, comma 3, l.r. Campania 23 febbraio 2003, n. 4
prevede l'adeguamento dello statuto dei consorzi alla nuova legge regionale
art. 38 l.r. Campania 23 febbraio 2003, n. 4
clausola di rinvio alle disposizioni del r.d. n. 215/1933, in quanto compatibili
art. 2, comma 3, l.r. Campania 29 dicembre 2012, n. 29
le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e agli accertamenti e impegni già assunti
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione al potere del giudice tributario di disapplicare l'atto presupposto se illegittimo
artt. 18 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati per delimitare l'oggetto del processo tributario ai motivi del ricorso introduttivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
regime generale della bonifica integrale e dei contributi consortili
l.r. Campania 11 aprile 1985, n. 23
normativa regionale previgente sul piano di classifica e la contribuenza consortile
l.r. Campania 23 febbraio 2003, n. 4
nuova disciplina regionale della bonifica integrale e del piano di classifica
l.r. Campania 29 dicembre 2012, n. 29
norma regionale di abrogazione e regime transitorio per i rapporti sorti nel vigore della legge previgente
Massime di principio
- Nei contributi consortili di bonifica, il piano di classifica approvato e il perimetro di contribuenza ingenerano una presunzione di beneficio fondiario a favore degli immobili inclusi, presunzione che può essere superata solo con specifica contestazione e idonea prova contraria.
- La mancata impugnazione specifica del piano di classifica non elimina la possibilità per il contribuente di contestare in giudizio l'assenza del beneficio, ma sposta su di lui l'onere di provare l'insussistenza dei vantaggi diretti e immediati.
- Se il piano di classifica è specificamente contestato, il giudice deve accertare, secondo la regola ordinaria dell'onere probatorio, l'esistenza dei benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica.
- In materia di tributi consortili, l'efficacia del piano di classifica adottato sotto una legge regionale poi abrogata non viene meno per la sola sopravvenuta abrogazione, in assenza di una disciplina espressa che ne determini la caducazione.
- Nel processo tributario non è consentito introdurre in appello una nuova causa petendi, consistente in un autonomo profilo di illegittimità dell'atto impositivo non dedotto nel ricorso introduttivo.
- L'appello incidentale nel processo tributario può essere veicolato nelle controdeduzioni dell'appellato, con attenuazione della distinzione formale tra impugnazione incidentale, riproposizione delle difese e semplice resistenza.
- Il beneficio che legittima il contributo consortile di bonifica non richiede opere eseguite direttamente sul singolo fondo, essendo sufficiente un vantaggio fondiario concreto o potenziale derivante dalle opere di bonifica che ne incrementano il valore o la fruibilità.
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