Cassazione Penale, Sentenza n. 801/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona del 02/09/2021 che aveva annullato il sequestro preventivo (convalidato d'urgenza) operato dalla Guardia di Finanza il 22/06/2021 e aveva disposto la restituzione della somma di 18.000 euro a favore della Stasiaczek. Il Procuratore ha dedotto due motivi: (1) errata interpretazione e applicazione dell'art. 240-bis c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente richiesto il nesso di pertinenzialità con il reato presupposto, requisito invece presente solo nel sequestro impeditivo (art. 321 c.p.p.), mentre nel sequestro per confisca per sproporzione opera una presunzione relativa di illecito accumulo per i reati del catalogo (tra cui l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990); (2) violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza dell'argomentazione logica del Tribunale e per avere ritenuto non superata la presunzione di illecita provenienza alla luce delle allegazioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti dal ricorrente si risolvono in censure di merito sulla motivazione del Tribunale (valutazione dei fatti e delle prove) che non sono sindacabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325 c.p.p., posto che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge ovvero per mancanza o manifesta apparente della motivazione. Ne è conseguito il rigetto del gravame per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 240-bis c.p.p.
Nella motivazione del ricorso il Procuratore invocava l'applicabilità della presunzione di illecito accumulo prevista da questa norma per la confisca per sproporzione; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito dell'interpretazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di vizio di legge formale
art. 321, comma 1 c.p.p.
Rilevato dal ricorrente quale norma che disciplina il sequestro impeditivo con nesso di pertinenzialità; la questione è stata invece qualificata come disputa di merito sulla valutazione del nesso, non sindacabile in cassazione senza specifica violazione di legge
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Citato come esempio di reato ricompreso nel 'catalogo' cui si riferisce la presunzione di illecito accumulo ex art. 240-bis; la Corte non ha risolto la questione sostanziale relativa alla sua applicazione nel caso concreto
art. 125 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per censurare la presunta carenza argomentativa del Tribunale; la Corte ha ritenuto la censura come critica di merito sulla motivazione e, quindi, inammissibile in cassazione
art. 325 c.p.p.
Norma richiamata dalla Corte quale criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge o per mancanza/motivazione apparente, non per semplici vizi di merito
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito alla Corte di decidere in camera di consiglio senza intervento delle parti
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo si può agire solo per violazione di legge o per mancanza/motivazione apparente; le critiche che si limitano a sindacare la valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili
- Quando si impugna un provvedimento che applica l'art. 240-bis c.p.p. è necessario formulare censure di diritto chiare e dimostrare un errore normativo o un'assenza di motivazione, non limitarsi a discutere l'adeguatezza o la completezza della valutazione dei fatti
- Le difese che intendono contrastare la presunzione di illecito accumulo devono porre in evidenza elementi fattuali concreti e indicare specificamente in che modo il giudice abbia omesso o travisato la valutazione di tali elementi, collegando la censura a un possibile vizio di legge
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve in cassazione tradurre le contestazioni in errori in iudicando o in procedendo o dimostrare che la motivazione è del tutto mancante o manifestamente apparente
- Le decisioni possono essere adottate in camera di consiglio ai sensi delle norme emergenziali; ciò non incide sul merito dell'esame di ammissibilità del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →