Ordinanza n. 1515/2026 - Roma, Sezione 3B
per la revoca del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16297/2022 del 16/09/2022 RG n. 40882/2022 non opposto e regolarmente notificato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata conclusione delle attività del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16297/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revoca del Commissario ad acta nominato per dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma indicato in epigrafe, non opposto e regolarmente notificato. L'istanza si fondava sulla prospettata inerzia dell'ausiliare nell'esecuzione. Dal testo emerge inoltre che le amministrazioni interessate, tra cui la Ragioneria territoriale dello Stato, avrebbero dovuto dare attuazione alle determinazioni del Commissario.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza di revoca, ritenendo che la nota depositata dal Commissario, dalla quale risultava che le attività esecutive erano in corso, non consentisse di ravvisare un'inerzia dell'ausiliare tale da giustificarne la sostituzione. Nondimeno, il Collegio ha sollecitato la conclusione del procedimento esecutivo e ha prorogato di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, il termine assegnato al Commissario per ottemperare, precisando che egli potrà sostituirsi alle eventuali amministrazioni inadempienti, compresa la Ragioneria territoriale dello Stato. Le amministrazioni dovranno attuare pedissequamente quanto disposto dal Commissario. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 per il prosieguo.
Massime di principio
- La revoca del Commissario ad acta non è giustificata dalla mera mancata conclusione dell'esecuzione quando dagli atti risulti che le attività esecutive sono concretamente in corso e non sia ravvisabile un'inerzia qualificata dell'ausiliare.
- In sede di esecuzione commissariale, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario e sollecitarlo a concludere il procedimento, attribuendogli, ove necessario, il potere di sostituirsi alle amministrazioni inadempienti.
- Le amministrazioni coinvolte nell'esecuzione devono dare puntuale attuazione alle determinazioni adottate dal Commissario ad acta nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 158/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 196/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 197/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →