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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29087/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. per furto in abitazione e ricettazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per la ricettazione, sostenendo che le conversazioni intercettate valorizzate dal giudice non sarebbero bastate a dimostrare la consapevolezza dell'indagato circa la provenienza delittuosa dei beni e che, inoltre, non sarebbe stata adeguatamente provata la riconducibilità dei monili sequestrati al furto in danno della persona offesa. Con il secondo ha censurato la scelta della misura, deducendo violazione di legge in relazione alla custodia in carcere e lamentando che il Tribunale avesse attribuito rilievo preclusivo alla precedente condanna definitiva per evasione ai sensi dell'art. 284, comma 5-bis, c.p.p.; secondo la difesa tale condanna non determinerebbe un divieto assoluto e sarebbero stati trascurati elementi favorevoli alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, quali la confessione del furto, la disponibilità a lavorare e la controllabilità del domicilio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, a fronte della gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata aveva motivato in modo congruo valorizzando le intercettazioni, la perquisizione dei complici che trasportavano i monili e il riconoscimento dei beni da parte della vittima, da cui emergeva il ruolo dell'indagato nell'organizzazione della collocazione dei preziosi presso i compro oro. Ha inoltre escluso che vi fosse spazio per un sindacato di legittimità sulla diversa lettura del contenuto delle intercettazioni e sulla valutazione del riconoscimento dei monili, trattandosi di apprezzamenti di merito non manifestamente illogici. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce carattere assoluto al divieto di arresti domiciliari per chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti il fatto, ai sensi dell'art. 284, comma 5-bis, c.p.p.; in ogni caso, ha rilevato che il Tribunale aveva comunque fornito una motivazione autonoma e adeguata sulla inaffidabilità del ricorrente, sulla sua proclività a delinquere, sulla sua pluripregiudicatezza e sull'inidoneità di misure meno afflittive a contenere il rischio di reiterazione. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, con trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

    la censura difensiva è stata riqualificata come attinente al quadro indiziario, ma la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità può riguardare solo la coerenza logica e giuridica della motivazione del riesame sui gravi indizi.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    in ordine alla scelta della misura applicata

    la Corte ha esaminato la doglianza sulla proporzionalità della misura, rilevando che la scelta della custodia in carcere era sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    nei limiti del vaglio della gravità indiziaria

    la valutazione degli elementi indiziari è stata ritenuta sufficiente ai fini cautelari, senza anticipare un giudizio di responsabilità, ma richiedendo una qualificata probabilità di colpevolezza.

  • art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    preclude l'applicabilità degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede

    la Corte ha richiamato l'orientamento per cui il divieto ha carattere assoluto; in ogni caso, nel caso concreto, la precedente condanna per evasione è stata valorizzata insieme ad altri elementi di inaffidabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, segue

    l'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    poiché dalla decisione non consegue la rimessione in libertà, copia del provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti.

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.

    perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis

    la trasmissione al direttore dell'istituto serve agli adempimenti previsti per il caso di permanenza della restrizione cautelare.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen.

    la motivazione del riesame deve confrontarsi con il modello motivazionale previsto per l'ordinanza cautelare.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen.

    la motivazione cautelare deve essere strutturata in modo adeguato, con gli adattamenti dovuti alla natura indiziaria e prognostica del giudizio cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, il sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della congruenza logico-giuridica della motivazione del riesame; non è consentita una nuova valutazione del merito degli elementi indiziari.
  • Le intercettazioni possono fondare la gravità indiziaria quando, lette in coordinamento logico e cronologico con altri riscontri esterni, descrivano un ruolo operativo dell'indagato nella gestione dei beni provenienti da reato e trovino conferma in perquisizioni, sequestri o riconoscimenti della persona offesa.
  • La diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate integra di regola una censura di merito e non è deducibile in cassazione se la motivazione del giudice cautelare non presenti manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • In sede cautelare, il giudice può valorizzare la precedente condanna per evasione ai fini della scelta della misura; ove ricorra l'art. 284, comma 5-bis, c.p.p., il divieto di arresti domiciliari opera come preclusione particolarmente rigorosa, comunque idonea a sorreggere la scelta della custodia in carcere se corroborata da ulteriori elementi di inaffidabilità e pericolosità.
  • La valutazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare deve considerare la personalità dell'indagato, i precedenti specifici e la concreta capacità delle misure meno afflittive di contenere il rischio di reiterazione; la decisione è censurabile solo se priva di motivazione o affetta da manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpatugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariRicettazioneFurto
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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