Sentenza n. 14503/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 261/2025del pubblicata il 10 gennaio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 25315/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il bonus docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a uno dei ricorrenti il diritto al beneficio economico di euro 500 annui mediante la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e aveva liquidato le spese legali in favore dei procuratori antistatari. È stato dedotto che il Ministero, nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza, fosse rimasto inerte. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni era decorso. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del titolo o a chiarire la propria posizione; pertanto, alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, la pretesa dei ricorrenti è stata ritenuta fondata. Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. È stato ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti. Non è stata applicata, allo stato, una penalità di mora, che il giudice ha ritenuto eventualmente valutabile in caso di persistente inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione del carattere reiterato dell'inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'esecuzione forzata e i giudizi di esecuzione nei confronti delle amministrazioni sono subordinati al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, commi 121 e ss., l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale destinato alla formazione dei docenti mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge; accertati tali presupposti, può ordinare all'amministrazione l'esecuzione della prestazione riconosciuta.
- Quando il creditore allega l'inadempimento di un obbligo risultante da un giudicato e l'amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti né prova dell'adempimento, la pretesa può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendosi il giudice limitare a verificare l'attuazione del comando giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente quando l'inottemperanza è stata accertata, potendo il giudice riservarne la valutazione a un eventuale successivo protrarsi dell'inadempimento oltre i termini assegnati.
- La reiterata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di obblighi pecuniari riconosciuti giudizialmente può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo contabile e di valutazione interna, oltre alla condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.
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