Cassazione Penale, Sentenza n. 26523/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva confermato condannato (mesi 8 di reclusione e euro 3.000,00 di multa) per cessione di cocaina (art. 73 DPR 309/1990), deducendo che la quantità di principio attivo ceduta (0,141 g) fosse inferiore alla dose media singola (indicata dal D.M. 11/4/2006 pari a 0,15) e, pertanto, tale da rendere la condotta priva di concreta offensività e astrattamente esclusa dalla norma per applicazione della scriminante del reato impossibile (art. 49 c.p.). Denunciava inoltre omessa motivazione da parte della Corte territoriale in ordine a quella censura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari (altra Sezione). La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato e motivato la concreta efficacia drogante della sostanza (quantitativo di principio attivo 0,141 g), necessario per configurare il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, e ha precisato che, in mancanza di dimostrazione della capacità di produrre effetti psicotropi, può configurarsi il reato impossibile ex art. 49 c.p., con esclusione della punibilità.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Per la configurabilità del reato è necessario accertare la reale offensività della condotta: la sostanza ceduta deve contenere principio attivo idoneo a produrre in concreto un effetto drogante; quantità molto piccole prive di efficacia escludono la rilevanza penale
Codice penale, art. 49
Il giudice ha richiamato il principio del reato impossibile: se l'azione è inidonea a conseguire l'evento per inesistenza o inidoneità dell'oggetto (qui: sostanza priva di efficacia drogante), va esclusa la punibilità
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85
Norma sulle pene accessorie: la Corte d'appello aveva revocato l'applicazione di una pena accessoria, decisione confermata nella descrizione della vicenda di merito
D.M. 11 aprile 2006
La dose media singola indicata dal D.M. non costituisce soglia assoluta di punibilità: la cessione sotto tale soglia può essere rilevante se la quantità è comunque idonea a causare effetti psicotropi; occorre valutazione caso per caso
Legge 24 dicembre 2016, n. 242, art. 4, commi 5 e 7
Richiamata in giurisprudenza (Sezioni Unite) sul tema della rilevanza penale di derivati della canapa con contenuto di principio attivo inferiore a soglie normative: conferma il criterio generale del principio di offensività e la necessità di verificare l'effettiva idoneità drogante
Massime di principio
- La punibilità per cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 richiede la verifica della concreta efficacia drogante della sostanza ceduta: non basta il dato nominale della quantità, va accertata l'idoneità a produrre effetti psicotropi
- La soglia della "dose media singola" prevista dal D.M. 11/4/2006 non è un limite assoluto di liceità: quantità inferiori possono comunque integrare il reato se dimostrabilmente efficaci; viceversa, quantità talmente minime da essere incapaci di produrre effetti escludono la punibilità
- In presenza di dubbi sulla idoneità drogante la difesa può invocare la scriminante del reato impossibile ex art. 49 c.p.; in tal caso la mancanza di prova scientifica dell'efficacia dovrebbe condurre all'assoluzione
- L'onere probatorio grava sul pubblico ministero: occorrono elementi (analisi chimiche, eventualmente perizia tossicologica, dati sulla composizione e sulla dose effettiva di principio attivo) che consentano al giudice di motivare sulla offensività concreta
- I giudici di merito devono esprimersi esplicitamente e motivatamente sulla concreta attitudine a produrre effetti psicotropi quando la quantità di principio attivo è molto prossima o inferiore alla dose media; la carenza motivazionale su questo punto può determinare l'annullamento con rinvio
- Per la difesa è strategico richiedere o produrre perizie che valutino la massa di principio attivo, la biodisponibilità e la reale potenza della sostanza; per l'accusa è strategico documentare l'idoneità mediante analisi e/o accertamenti tecnici
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