Sentenza del 07/08/2019 n. 21069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, contestando l'insufficiente versamento dell'imposta derivante dall'applicazione dell'agevolazione per l'abitazione principale sull'immobile sito a Castiglione della Pescaia. Il Comune ha sostenuto che l'agevolazione non fosse applicabile perché il coniuge della contribuente, non legalmente separato, usufruiva già dello stesso beneficio per un'abitazione sita a Grosseto. La Corte ha ritenuto violata la disciplina ICI, poiché per un nucleo familiare non legalmente separato può essere riconosciuta una sola abitazione principale agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso del Comune, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR della Toscana che aveva accolto l'appello della contribuente e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito respingendo il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.700 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2
"Per abitazione principale" deve intendersi l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
L'agevolazione ICI per l'abitazione principale richiede che l'immobile costituisca la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. Per i coniugi non legalmente separati, il beneficio non può essere duplicato su due immobili diversi.
Art. 143 c.c.
Richiamato dal Comune insieme all'art. 144 c.c. nell'ambito della disciplina dei rapporti coniugali; la mancata separazione legale mantiene l'unitarietà del nucleo familiare rilevante ai fini dell'agevolazione.
Art. 144 c.c.
Richiamato in relazione all'organizzazione della vita familiare e alla comune individuazione della residenza familiare; nel caso esaminato contribuisce a escludere il riconoscimento di due distinte abitazioni principali per coniugi non legalmente separati.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il primo e il secondo motivo del Comune sono stati proposti sulla base di tale disposizione.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; il relativo motivo è stato ritenuto assorbito.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale per l'abitazione principale, in presenza di un nucleo familiare non legalmente separato, è normalmente riconoscibile per una sola abitazione principale e non può essere utilizzata per ottenere un doppio beneficio su immobili diversi.
- Ai fini dell'agevolazione rilevano non solo la residenza o la dimora del singolo proprietario, ma anche la situazione abituale e anagrafica del nucleo familiare.
- La separazione di fatto, se non accompagnata da una separazione legale, può non essere sufficiente a giustificare il riconoscimento di due abitazioni principali ai fini dell'imposta.
- Quando risulta già applicata l'agevolazione su un immobile riferibile al nucleo familiare, l'applicazione dello stesso beneficio su una seconda abitazione può essere considerata una duplicazione non consentita.
- La Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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