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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2145/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la ricusazione della dott.ssa Giuliana Campagna sostenendo che, in qualità di relatrice in un precedente decreto di prevenzione (decreto n. 117/16), essa avrebbe già espresso valutazioni di merito su circostanze collegate ai beni e alla responsabilità dei medesimi soggetti (società Nifral s.r.l. e la posizione di Inzitari), configurando un pregiudizio che comprometterebbe la sua imparzialità nel procedimento attuale (decreto n. 25/23) relativo alla confisca di 200.000 euro. Inoltre è stata prospettata una questione di costituzionalità degli artt. 34 e 37 c.p.p. nella parte in cui non prevedono incompatibilità automatica o ricusazione quando il giudice abbia già espresso valutazioni di merito in precedenti procedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che la ricusazione va valutata caso per caso e che, secondo la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2000, occorre verificare se nel precedente provvedimento il giudice abbia espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto tali da creare un effetto pregiudicante. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che i fatti oggetto del decreto n. 25/23 (emissione e negoziazione di venti assegni circolari per complessivi 200.000 euro durante il sequestro della società Nifral) sono successivi e distinti rispetto al decreto n. 117/16 (valutazioni sulla sproporzione, sulla pericolosità sociale e sulla riconducibilità della società al contesto delittuoso). Non sussiste dunque una valutazione di merito precedente sul medesimo fatto idonea a pregiudicare l'imparzialità. La questione di incostituzionalità è dichiarata manifestamente infondata. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    art. 37, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola le cause di ricusazione; la Corte precisa che i casi sono tassativi ma la Corte Costituzionale (sent. n. 283/2000) ha esteso l'istituto consentendo la ricusazione anche quando il giudice in altro procedimento abbia espresso valutazioni di merito pregiudicanti; la valutazione resta caso per caso.

  • art. 36 cod. proc. pen.

    art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen.

    Parte della disciplina delle cause di incompatibilità/ricusazione citata come riferimento normativo per le deduzioni di vizio formale; applicazione rimessa ai criteri di valutazione concreti del giudice della ricusazione.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Norma tra quelle richiamate relative al procedimento di ricusazione; citata nel quadro normativo ma la decisione si fonda principalmente sui criteri giurisprudenziali e costituzionali.

  • art. 111 Cost.

    art. 111 della Costituzione

    Principio del giusto processo e garanzia di imparzialità del giudice: fondamento costituzionale dell'istituto di ricusazione e del controllo caso per caso sull'eventuale pregiudizio.

  • art. 6 CEDU

    art. 6, par. 1, Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato come parametro di garanzia per il diritto ad un processo equo e imparziale; conferma il controllo di imparzialità del giudice.

  • d.lgs. n.159/2011

    art. 25, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma sulla confisca nei procedimenti di prevenzione; contestata nei fatti del procedimento principale (decreto n. 25/23) ma la valutazione della sua applicazione non è stata preclusa dal precedente provvedimento ritenuto non pregiudicante.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 283/2000

    Ha dichiarato illegittima la limitazione dell'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non consentiva la ricusazione per valutazioni di merito espresse in altri procedimenti; ha stabilito i criteri per valutare l'eventuale effetto pregiudicante (non basta la mera cognizione dei fatti o valutazioni incidentali).

  • Cassazione, Sez. U, n. 25951/2022 (Lapelosa)

    Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022

    Ha affermato l'applicabilità dell'istituto di ricusazione anche al giudizio di prevenzione e ha ribadito che il giudice deve verificare caso per caso se le valutazioni di merito pregresse siano idonee a determinare un effetto pregiudicante.

  • Cassazione, Sez. 6, n. 44436/2022

    Sez. 6, n. 44436 del 04/10/2022

    Giurisprudenza citata a sostegno dell'interpretazione restrittiva dell'ammissibilità della ricusazione quando non ricorrano i presupposti di pregiudizio concreto e specifico.

Massime di principio

  • La ricusazione per pregiudizio del giudice si valuta caso per caso: non basta che il giudice abbia avuto conoscenza di fatti o abbia partecipato a un precedente procedimento, serve che abbia espresso valutazioni di merito rilevanti e con valore decisionale sullo stesso fatto e sullo stesso soggetto.
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2000 amplia la possibilità di ricusazione ma non rende automatica l'esclusione del giudice: occorre sempre verificare la nature, l'oggetto e la portata delle valutazioni pregresse.
  • Nei procedimenti di prevenzione è ammessa la ricusazione secondo i medesimi criteri applicabili al giudizio penale, ma il ricorrente deve dimostrare che la precedente decisione conteneva valutazioni di merito attinenti e decisive rispetto al nuovo oggetto processuale.
  • Se il nuovo procedimento riguarda fatti successivi o distinti rispetto al precedente (diversa fattispecie temporale o oggettiva), la ricusazione è difficilmente accoglibile, anche se il giudice era relatore nel provvedimento anteriore.
  • La prospettazione di incostituzionalità di norme sulla ricusazione ha scarse possibilità di successo se le regole applicative e i principi costituzionali (giusto processo, imparzialità) sono già garantiti dalla giurisprudenza che impone il controllo concreto caso per caso.

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