Cassazione Civile, Ordinanza n. 27371/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo di lavori eseguiti in un immobile destinato ad attività commerciale. La parte opponente sosteneva che i lavori fossero stati commissionati non da essa, ma dal soggetto che aveva la disponibilità del locale e con il quale era in corso una trattativa per la sublocazione; lamentava inoltre che il giudice di merito avesse erroneamente valutato confessioni, documenti e prove testimoniali, violando le regole sull'efficacia della confessione, sull'ammissibilità della prova testimoniale contraria ai documenti, sull'onere della prova, sulla prova dell'accordo contrattuale e sulla posizione del terzo chiamato in giudizio. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: violazione degli artt. 2733, 116, 2722, 2724, 2697, 1321, 1325, 1372, 1988 c.c., nonché degli artt. 360 c.p.c. e 111 Cost.; si contestava anche l'estromissione del terzo e la motivazione ritenuta apparente o contraddittoria. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata era stata revocata dal medesimo tribunale con sentenza passata in giudicato, sulla base di una testimonianza sopravvenuta resa in altro processo, che aveva confermato la diversa paternità dell'incarico dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i sette motivi di ricorso perché ha rilevato che la sentenza impugnata era stata nel frattempo revocata dal tribunale con sentenza successiva e passata in giudicato. Ha quindi ritenuto sopravvenuta la cessazione della materia del contendere e la conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2733, comma 2, c.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere che la confessione giudiziale facesse piena prova contro chi l'aveva resa; la Corte però non entra nel merito della doglianza per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 116 c.p.c.
Norma richiamata a sostegno della censura sulla valutazione delle prove; non viene applicata nel merito per l'inammissibilità sopravvenuta.
art. 2722 c.c.
Richiamato per contestare l'ammissibilità di prove testimoniali contrastanti con i documenti.
art. 2724 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2722 c.c. per la disciplina delle eccezioni alla prova testimoniale.
art. 2697 c.c.
Richiamato per dedurre il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della controparte.
art. 1321 c.c.
Richiamato per contestare l'esistenza stessa di un accordo contrattuale.
art. 1325 c.c.
Richiamato come norma sui requisiti essenziali del contratto, in particolare l'accordo.
art. 1372 c.c.
Richiamato per sostenere che il contratto non poteva produrre gli effetti pretesi senza valido accordo.
art. 1988 c.c.
Richiamato per escludere che il pagamento effettuato potesse valere come ricognizione di un debito di importo superiore.
art. 108 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo all'estromissione del terzo chiamato e al suo preteso interesse diretto al giudizio.
art. 360 c.p.c.
Norma sul ricorso per cassazione richiamata nei motivi di impugnazione.
art. 111 Cost.
Richiamato per denunciare la presunta motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 395, n. 2, c.p.c.
Richiamato dal tribunale nella successiva sentenza di revocazione, valorizzata dalla Corte come fatto sopravvenuto che ha eliminato l'interesse al ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato con riguardo all'ulteriore contributo unificato, escluso per effetto dell'inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- La revoca della sentenza impugnata intervenuta nelle more del giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere e rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se la pronuncia impugnata è venuta meno, la Corte non può esaminare i motivi di ricorso.
- La sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenienza che elimina l'oggetto dell'impugnazione, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- Le censure che investono valutazione delle prove, efficacia della confessione, ammissibilità della prova testimoniale e prova del rapporto contrattuale restano assorbite se la decisione impugnata viene revocata prima della decisione di legittimità.
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