Sentenza n. 6115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta n. 7933/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato gli atti del procedimento disciplinare concluso con la destituzione dal servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del TAR Campania deducendo, in primo luogo, l’erronea mancata rilevazione della tardività dell’impugnazione proposta contro il decreto del Capo della Polizia del 2 dicembre 2024 e, in secondo luogo, l’erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo l’annullamento, da parte del Capo della Polizia, della precedente deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina. Il dipendente aveva riportato una condanna penale definitiva per violenza sessuale e, dopo la sospensione dal servizio, era stato sottoposto a procedimento disciplinare. Il Consiglio di disciplina aveva inizialmente proposto la sospensione per sei mesi; il Capo della Polizia aveva annullato gli atti a partire dalla deliberazione, rilevando una motivazione illogica e fondata su circostanze non pertinenti, disponendo la rinnovazione del procedimento. Il Consiglio aveva quindi proposto la destituzione, poi irrogata dal Capo della Polizia. L’appellato aveva riproposto i motivi assorbiti in primo grado, deducendo, tra l’altro, violazione delle regole sull’autotutela, difetto di motivazione e istruttoria, violazione del diritto di difesa e del termine di convocazione, sproporzione della destituzione, violazione del ne bis in idem, illegittima retrodatazione degli effetti e illegittimità derivata degli atti contabili e pensionistici.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, rigettando integralmente il ricorso introduttivo. Ha ritenuto non necessario esaminare l’eccezione di tardività, applicando il criterio della ragione più liquida. Quanto al potere del Capo della Polizia, ha affermato che l’art. 21, comma 3, d.P.R. 737/1981 non attribuisce una funzione meramente notarile, ma consente di controllare la legittimità del procedimento disciplinare, compresi i vizi della motivazione derivanti da valutazioni ictu oculi illogiche e irragionevoli, disponendo l’annullamento parziale e la regressione del procedimento al momento del vizio. Nel caso concreto, il Capo della Polizia si era limitato a censurare la motivazione della prima deliberazione, che aveva ridimensionato la gravità della condotta valorizzando elementi non pertinenti o non contemplati dall’art. 13 d.P.R. 737/1981, senza sostituirsi al Consiglio nella valutazione disciplinare. Il Consiglio rinnovato aveva poi esercitato autonomamente le proprie prerogative e motivato la destituzione in ragione della gravità della condotta e della definitiva compromissione del rapporto fiduciario. Il potere esercitato non costituiva autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990, poiché riguardava un atto endoprocedimentale ed era esercitato nell’ambito dello stesso procedimento disciplinare; non richiedeva quindi una specifica valutazione di interesse pubblico né il contrarius actus. Sono state respinte le censure relative al diritto di accesso e di difesa: l’accesso risultava esercitato, il dipendente era stato sentito, aveva ricevuto tempestiva convocazione, aveva potuto nominare un difensore, presentare memorie e partecipare anche da remoto, mentre non aveva indicato specifiche circostanze che avrebbero potuto incidere sull’esito. La destituzione è stata ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e alla compromissione del rapporto fiduciario. È stata ritenuta legittima anche la retrodatazione degli effetti della destituzione alla data della sospensione cautelare, trattandosi di condotta accertata in sede penale e poi valutata disciplinarmente. Conseguentemente, sono stati ritenuti legittimi gli adempimenti contabili e pensionistici conseguenti. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21, comma 3, d.P.R. 737/1981
Il capo della polizia provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito.
La disposizione consente al Capo della Polizia non solo di conformarsi alla deliberazione del Consiglio o di adottare una decisione più favorevole, ma anche di rilevare vizi di legittimità, inclusi vizi motivazionali per illogicità e irragionevolezza, annullando gli atti viziati e disponendo la rinnovazione del procedimento.
art. 13 d.P.R. 737/1981
Le circostanze rilevanti per la determinazione della sanzione disciplinare sono quelle previste dalla disposizione; elementi estranei alla condotta contestata, quali la situazione familiare, l’assenza di risonanza mediatica, il pentimento non effettivo e la misura minima dell’interdizione penale, non possono fondare il ridimensionamento della gravità disciplinare.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica al potere del Capo della Polizia di annullare un atto endoprocedimentale disciplinare nell’ambito dello stesso procedimento, perché tale potere costituisce esercizio della potestà disciplinare e controllo interno di legittimità, non autotutela decisoria su un provvedimento conclusivo.
art. 20 d.P.R. 737/1981
Le garanzie di convocazione e partecipazione al procedimento disciplinare devono essere valutate in concreto; non sussiste violazione quando l’interessato sia stato tempestivamente informato, abbia potuto nominare un difensore, presentare memorie e partecipare alla seduta anche da remoto.
art. 31 d.P.R. 737/1981
La destituzione può produrre effetti retroattivi sino alla data della sospensione cautelare quando la sospensione sia stata disposta per i medesimi fatti poi accertati in sede penale e disciplinare.
art. 98 d.P.R. 3/1957
Costituisce la base normativa della sospensione dal servizio collegata all’interdizione dai pubblici uffici e rileva, nel caso concreto, ai fini della decorrenza retroattiva della destituzione.
art. 101 c.p.a.
Consente all’appellato di riproporre in appello i motivi assorbiti in primo grado, che il giudice d’appello deve esaminare quando riformi la sentenza sulla domanda principale.
Massime di principio
- Nell’ambito del procedimento disciplinare della Polizia di Stato, il Capo della Polizia può controllare la legittimità degli atti adottati dal Consiglio di disciplina e rilevare anche vizi motivazionali derivanti da valutazioni manifestamente illogiche o irragionevoli, disponendo l’annullamento parziale e la rinnovazione del procedimento dal momento in cui il vizio si è verificato.
- Il potere del Capo della Polizia di presidiare la regolarità del procedimento disciplinare non costituisce autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990 quando riguarda un atto endoprocedimentale e viene esercitato all’interno dello stesso procedimento; non richiede quindi la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale né l’identità dell’organo autore dell’atto annullato.
- Il controllo di legittimità del Capo della Polizia non si traduce in sostituzione del Consiglio di disciplina quando si limita a indicare i vizi logici della motivazione e lascia all’organo collegiale il riesame autonomo della fattispecie e la scelta della sanzione, purché adeguatamente motivata.
- Nel procedimento disciplinare, le garanzie partecipative non sono violate per il solo mancato rinvio della seduta se l’interessato è stato tempestivamente convocato, ha potuto nominare un difensore, presentare memorie ed essere sentito o partecipare anche mediante strumenti da remoto; chi deduce la lesione deve inoltre indicare specificamente quali elementi avrebbero potuto incidere sul provvedimento finale.
- La destituzione può ritenersi proporzionata quando la condotta accertata sia di gravità tale da compromettere definitivamente il rapporto fiduciario con l’amministrazione e la collettività, rendendo non decisivi elementi favorevoli inidonei a ricostituire tale rapporto.
- Quando la sospensione cautelare sia stata disposta per i medesimi fatti poi accertati con condanna penale e sanzionati disciplinarmente con la destituzione, gli effetti della destituzione possono retroagire alla data della sospensione cautelare, sostituendo gli effetti provvisori di quest’ultima.
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