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Sentenza

Sentenza del 03/10/2016 n. 5710 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Obbligazione solidale - Coobbligato - Giudicato favorevole di giudizio promosso da altro coobbligato - Avvalimento - Limiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva di beneficiare, ai sensi dell'art. 1306 c.c., del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da un altro coobbligato solidale. La questione riguardava i limiti dell'estensione degli effetti della decisione favorevole al coobbligato rimasto estraneo a quel giudizio, in particolare quando egli abbia a sua volta promosso un giudizio sull'atto impositivo.

La decisione

La facoltà di avvalersi della sentenza favorevole dell'altro coobbligato è subordinata a due condizioni: la decisione favorevole deve essere divenuta definitiva e il giudizio autonomamente promosso dal coobbligato che invoca tale decisione non deve essersi concluso definitivamente in senso a lui sfavorevole. In presenza di una sentenza sfavorevole ormai definitiva nel giudizio personale, il coobbligato non può superarne gli effetti invocando il giudicato favorevole ottenuto da un altro obbligato solidale.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 1306

    Il coobbligato può opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore e altro coobbligato, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al coobbligato.

    La norma consente al coobbligato solidale di avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma tale facoltà opera solo se la decisione è definitiva e non può essere utilizzata per eludere gli effetti di una precedente decisione definitiva sfavorevole resa nel giudizio personale del coobbligato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di coobbligazione solidale, un giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato può essere invocato solo dopo che sia divenuto definitivo.
  • Il coobbligato che ha già instaurato un proprio giudizio deve verificare l'esito definitivo di quel processo: una sentenza personale sfavorevole impedisce, di regola, di avvalersi successivamente del giudicato favorevole altrui.
  • L'art. 1306 c.c. non consente di scegliere, dopo la conclusione dei giudizi, l'esito più favorevole tra decisioni diverse: prevale la stabilità del giudicato formatosi nel giudizio personale.
  • L'avvalimento non opera quando la sentenza favorevole si fonda su ragioni esclusivamente personali dell'altro coobbligato, estranee alla posizione comune dell'obbligazione.

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