Parere n. 156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. -OMISSIS-, contro la Prefettura -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto del Prefetto prot. n. 14573/24 del 30 aprile 2024 con il quale è stato fatto divieto allo stesso di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con diffida, nel termine di 150 giorni, ad alienare o cedere a persona che possa legittimamente venirne in possesso tutte le armi e munizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con diffida ad alienare o cedere le armi e le munizioni entro 150 giorni.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., deducendo la violazione degli artt. 3, 6, 7 e 10 della legge n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 39 del regio decreto n. 773/1931. Il Ministero dell'interno ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto contro un provvedimento non definitivo, suscettibile di ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 6 del T.U.L.P.S.; ha inoltre escluso la scusabilità dell'errore, poiché il decreto indicava espressamente i rimedi esperibili.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, assorbendo l'istanza cautelare. Il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro provvedimenti definitivi, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché l'art. 6 del T.U.L.P.S. consente, salvo diversa previsione di legge, il ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza e il decreto impugnato indicava la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Ministero dell'interno entro trenta giorni, l'atto non poteva essere considerato definitivo. La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è esperibile esclusivamente contro provvedimenti definitivi. La presenza di un rimedio gerarchico previsto dall'art. 6 del T.U.L.P.S. e indicato nel provvedimento impugnato esclude la definitività dell'atto e determina l'inammissibilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
Contraddittorio procedimentale
Il principio del contraddittorio è stato ritenuto rispettato, essendo stata trasmessa al ricorrente la relazione ministeriale con assegnazione di un termine per eventuali osservazioni o controdeduzioni, senza che il ricorrente si sia avvalso di tale facoltà.
Istanza cautelare
L'istanza sospensiva è stata assorbita in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso e può essere attivato solo nei confronti di provvedimenti definitivi.
La definitività del provvedimento costituisce condizione di ammissibilità del ricorso straordinario; la permanenza di un rimedio gerarchico impedisce di considerare definitivo l'atto.
art. 6 T.U.L.P.S. e art. 6 R.D. 773/1931
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica.
La previsione del ricorso gerarchico contro il decreto prefettizio esclude la definitività dell'atto ai fini dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
art. 39 R.D. 773/1931
È indicato quale base normativa del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente; la Sezione non esamina nel merito la legittimità dell'esercizio del potere, a causa dell'inammissibilità del ricorso.
artt. 3, 6, 7 e 10 l. 241/1990
Sono richiamati dal ricorrente, ma i relativi motivi non vengono esaminati nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
La corretta indicazione nel provvedimento dei mezzi di impugnazione è valorizzata dal Ministero per escludere la scusabilità dell'errore nella scelta del rimedio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a sostegno dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro provvedimenti definitivi; la possibilità di proporre un ricorso gerarchico previsto dalla legge e indicato nel provvedimento esclude, di regola, la definitività dell'atto.
- Quando un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza è soggetto a ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 6 del T.U.L.P.S., la sua impugnazione mediante ricorso straordinario prima della decisione gerarchica è inammissibile ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
- L'indicazione, nel provvedimento impugnato, dei rimedi esperibili e dei relativi termini costituisce elemento rilevante nella valutazione della non scusabilità dell'errore nella scelta del mezzo di tutela.
- Nel procedimento consultivo relativo a un ricorso straordinario, il contraddittorio con il ricorrente è rispettato quando la relazione ministeriale viene trasmessa all'interessato, con assegnazione di un termine per osservazioni o controdeduzioni.
Divieto prefettizio di detenzione di armi e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un privato contro un decreto prefettizio che vietava la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e imponeva di alienare o cedere tali beni entro 150 giorni. Il parere è stato richiesto dal Ministero dell'interno.
Il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso
Il decreto prefettizio era fondato sull'art. 39 del T.U.L.P.S. e sulla valutazione dell'amministrazione secondo cui gli elementi acquisiti e le segnalazioni delle Forze dell'ordine evidenziavano un quadro ostativo all'affidabilità del destinatario nella detenzione di armi.
Il ricorrente aveva dedotto:
- violazione degli artt. 3, 6, 7 e 10 della legge n. 241/1990;
- eccesso di potere;
- carenza di motivazione;
- difetto di istruttoria;
- violazione dell'art. 39 del regio decreto n. 773/1931.
Contraddittorio nel procedimento consultivo
La Sezione ha preliminarmente verificato il rispetto del contraddittorio. La relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, al quale era stato assegnato un termine di dieci giorni per comunicare se l'affare potesse essere deciso allo stato degli atti o per presentare osservazioni e controdeduzioni. Il ricorrente non ha depositato osservazioni; il contraddittorio è stato pertanto ritenuto rispettato.
Definitività dell'atto e ammissibilità del ricorso straordinario
La questione decisiva è stata individuata nella natura non definitiva del decreto prefettizio. Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente contro provvedimenti definitivi.
L'art. 6 del T.U.L.P.S. prevede, salvo diversa disposizione di legge, il ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso esaminato, il decreto indicava espressamente la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla notifica, oltre alla possibilità di ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni.
La permanenza del rimedio gerarchico impediva quindi di qualificare il decreto come provvedimento definitivo. La Sezione, richiamando propri precedenti in fattispecie analoghe, ha ritenuto che il ricorso straordinario fosse stato proposto contro un atto non definitivo e dovesse essere dichiarato inammissibile. I motivi relativi alla motivazione, all'istruttoria, alla partecipazione procedimentale e alla corretta applicazione dell'art. 39 del T.U.L.P.S. non sono stati esaminati nel merito.
Istanza cautelare e conclusioni
L'istanza sospensiva è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità. Il parere conclusivo è stato quindi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
La Sezione ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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