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Sentenza

Sentenza del 21/07/2021 n. 20771 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di finanza originata da un controllo su Vini Com s.r.l., l'Agenzia notificò a Sole di Sicilia un avviso di accertamento per l'anno 2002: a) ripresa a tassazione dell'IVA sulle cessioni all'esportazione ritenute coperte da dichiarazioni d'intento false; b) disconoscimento della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA per fatture emesse da V. Com s.r.l., ritenute relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. Sole di Sicilia vinse in primo grado (CTP) sul rimborso IVA; la CTR confermò l'accoglimento, ritenendo assente prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e rilevando che l'Ufficio avrebbe potuto svolgere indagini bancarie. L'Agenzia impugnò in Cassazione solo la parte relativa alla ripresa a tassazione dei costi e IVA (Euro 662.054,00 e IVA Euro 132.411,00), deducendo violazioni di norme civili e processuali e carenza motivazionale della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 9 giugno 2021 (depositata 21 luglio 2021), ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della CTP n. 158/7/08 (5 giugno 2008), favorevole alla contribuente e non impugnata dall'Amministrazione, aveva efficacia di giudicato esterno sulle stesse parti in relazione all'esistenza delle operazioni passive con V. Com s.r.l. per l'anno 2002, questione centrale e comune alle cause; perciò la CTR aveva correttamente escluso un diverso accertamento. Per effetto di ciò sono risultati sopravvenutamente inammissibili i successivi motivi. L'Agenzia è condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 7.800,00 oltre oneri e spese forfettarie) e non è applicato il contributo unificato per esenzione istituzionale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8

    Citato quale norma di riferimento per l'IVA sulle cessioni all'esportazione; non era tuttavia oggetto del ricorso in Cassazione (la censura riguardava invece la deducibilità dei costi e la detraibilità IVA derivanti da fatture ritenute inesistenti).

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 32 e 33

    Richiamati dalla CTR come poteri di indagine che l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto esercitare tempestivamente (in particolare indagini bancarie) quando è in gioco una consistente ripresa a tassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Invocato dall'Agenzia per censurare la motivazione della CTR; la Corte ha però ritenuto che la sentenza fosse sorretta da una ratio decisiva (il giudicato esterno) sufficiente a motivare la decisione.

  • Codice civile, art. 2909

    Richiamato nel contesto della discussione sull'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha applicato il principio che un precedente giudicato tra le stesse parti su punto fondamentale comune preclude il riesame della stessa questione.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2727

    Norme sul rapporto probatorio e sui mezzi di prova; l'Agenzia ha invocato la loro violazione sostenendo che gli elementi presuntivi fossero sufficienti a provare l'insussistenza soggettiva, ma la Corte ha ritenuto la questione preclusa dal giudicato esterno.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norme sulle fattispecie di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e nullità per carenza motivazionale) invocate dall'Agenzia; la Corte ha respinto le censure perché fondate sulla possibilità di riesaminare una questione già definita con giudicato esterno.

  • Codice di procedura civile, art. 366 e art. 369

    Art. 366 richiamato in tema di principio di autosufficienza del ricorso (la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità), art. 369 comma 2 n. 4 per la produzione della sentenza della CTP insieme al ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Applicato per condannare la soccombente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (commi connessi L. 24 dicembre 2012, n. 288)

    Richiamata in tema di contributo unificato; la norma non si è applicata per esenzione istituzionale dell'Agenzia.

Massime di principio

  • Un precedente giudicato favorevole al contribuente tra le stesse parti su un punto fondamentale comune (es. esistenza delle operazioni) ha efficacia vincolante e impedisce all'Amministrazione di rimettere in discussione quella stessa questione in un successivo giudizio.
  • Quando l'Amministrazione contesta la 'soggettiva inesistenza' di operazioni, deve produrre elementi probatori specifici; la mera deduzione di presunzioni contenute nel verbale di verifica può essere neutralizzata da documentazione contabile e prove dei pagamenti, specie se già valutate positivamente in un precedente giudizio definitivo.
  • Se l'esito del processo dipende da una ratio decidendi già definita da un giudicato esterno, le ulteriori censure in Cassazione possono risultare inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse: è strategicamente rilevante fronteggiare o contestare per tempo il giudicato antecedente.
  • Per grandi riprese a tassazione l'Amministrazione dovrebbe avvalersi tempestivamente dei poteri istruttori previsti (es. indagini bancarie ai sensi del D.P.R. n. 600/1973) per raccogliere elementi probatori documentali robusti.
  • Per il contribuente è cruciale conservare e produrre documentazione contabile, prove dei pagamenti e sentenze favorevoli pregresse: questi elementi possono dimostrare la regolarità delle operazioni e la buona fede, impedendo il disconoscimento fiscale.

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