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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29533/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il tribunale dell’esecuzione aveva unificato per continuazione due condanne per furto in abitazione e, ritenendo conseguentemente incompatibili i benefici già concessi, aveva revocato la sospensione condizionale della pena relativa a precedenti sentenze di patteggiamento, determinando altresì la pena complessiva. La persona condannata ricorreva deducendo, con un primo motivo, la violazione degli artt. 445 e 671, comma 3, c.p.p. e degli artt. 163, 164 e 168 c.p., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente trattato come revoca di diritto la sospensione condizionale collegata a una delle sentenze e avrebbe omesso di valutare la possibilità di concedere nuovamente il beneficio sulla pena complessiva, anche in relazione alla disciplina prevista per gli infra-ventunenni. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 666 c.p.p., perché il pubblico ministero aveva chiesto la revoca del beneficio soltanto con riferimento a una specifica sentenza (sub 1 del casellario), mentre il tribunale aveva disposto la revoca in relazione a un diverso titolo (sub 2/sub 3 a seconda della sequenza del provvedimento), pronunciandosi quindi oltre i limiti della richiesta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbente il primo. Ha affermato che il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, non trattandosi di provvedimento adottabile d’ufficio. Poiché la richiesta del pubblico ministero riguardava solo una determinata sentenza, la decisione impugnata è stata annullata limitatamente alle statuizioni concernenti la diversa sentenza indicata come sub 2, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 445 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, decorso il termine e in assenza di ulteriori reati, opera l’estinzione del reato nei casi di patteggiamento; la Corte non si pronuncia nel merito di tale censura perché assorbita.

  • art. 671, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui, in sede esecutiva, il giudice può applicare la disciplina del reato continuato e valutare i benefici sulla pena complessiva; la Corte non affronta il tema nel merito.

  • art. 163 c.p.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di concedere la sospensione condizionale entro i limiti edittali, anche con riferimento agli infra-ventunenni; censura non esaminata per assorbimento.

  • art. 164 c.p.

    Invocato dalla ricorrente per la regola secondo cui la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, salvo il computo della nuova pena con la precedente entro i limiti di legge; motivo non scrutinato nel merito.

  • art. 168 c.p.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della revoca come automatica di diritto nelle ipotesi di reato in continuazione; questione assorbita.

  • art. 666 c.p.p.

    La Corte lo applica per ribadire che, nel procedimento di esecuzione, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena solo nei limiti della domanda proposta dalla parte, non d’ufficio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, il giudice non può estendere la revoca della sospensione condizionale della pena a titoli diversi da quelli espressamente indicati nell’istanza del pubblico ministero o della parte legittimata, perché si tratta di provvedimento non adottabile d’ufficio.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena è soggetta al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche in sede esecutiva: il giudice deve restare nei limiti oggettivi della richiesta.
  • Quando il ricorso pone più censure e una di esse è sufficiente a determinare l’annullamento del provvedimento, le ulteriori doglianze restano assorbite.
  • In sede di legittimità, la Corte può annullare parzialmente l’ordinanza di esecuzione limitatamente alle statuizioni viziate, mantenendo ferma la parte non investita dal motivo accolto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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