Sentenza n. 1052/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del rilascio di permessi di soggiorno per attesa occupazione, fondati anche sulla revoca dei nulla osta al lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, fratelli, erano entrati in Italia con visto rilasciato in seguito a nulla osta all’assunzione per lavoro stagionale agricolo. Non riuscendo a rintracciare il datore di lavoro, avevano chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Dopo una precedente sentenza che aveva accertato l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, la Prefettura aveva adottato i dinieghi impugnati, ritenendo che tale permesso non fosse concedibile agli stranieri entrati in Italia con nulla osta e visto per lavoro stagionale. I ricorrenti hanno sostenuto che l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 consentisse al lavoratore stagionale, una volta entrato in Italia, di accedere liberamente al mercato del lavoro e di ottenere la conversione del titolo, senza che fosse necessario avere lavorato esclusivamente per il datore che aveva richiesto il nulla osta. Hanno inoltre dedotto la violazione dell’art. 8 CEDU, in ragione della permanenza in Italia per oltre diciassette mesi, e la violazione delle garanzie partecipative per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca del nulla osta. Quest’ultima censura riguardava anche il fatto che i ricorrenti non erano stati informati della revoca del nulla osta, revoca motivata dall’assenza della documentazione richiesta al datore di lavoro e dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione presupponga il possesso di un titolo di soggiorno e che, per il lavoratore stagionale entrato tramite procedura flussi, tale titolo avrebbe potuto essere rilasciato solo dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro che aveva richiesto l’ingresso. L’eccezione relativa al mancato perfezionamento del rapporto per causa non imputabile al lavoratore riguarda il diverso regime del lavoro ordinario e non è direttamente estensibile al lavoro stagionale, caratterizzato da una permanenza limitata e dal collegamento con esigenze stagionali specifiche. L’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 non è stato quindi interpretato come attribuzione di una generale libertà di accesso al mercato del lavoro in assenza del titolo di soggiorno. Il TAR ha escluso inoltre che la permanenza protratta in Italia durante i procedimenti amministrativi potesse fondare una posizione tutelabile ai sensi dell’art. 8 CEDU. Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio ha rilevato che l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 riguarda l’istante e non il lavoratore, considerato terzo nel procedimento di revoca del nulla osta. In ogni caso, anche aderendo alla tesi secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto essere coinvolto, i ricorrenti non avevano indicato elementi idonei a dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso. La revoca del nulla osta risultava inoltre sorretta dalla mancata produzione della documentazione essenziale richiesta al datore di lavoro, dalla mancata presentazione dei lavoratori allo Sportello unico entro il termine previsto e dalla successiva rinuncia del datore all’assunzione. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno, in lavoro subordinato.
La disposizione opera nell’ambito del regime del lavoratore stagionale munito di titolo di soggiorno e non consente, in assenza della sottoscrizione del contratto di soggiorno e del conseguente titolo, il rilascio di un permesso per attesa occupazione o una generale libertà di accesso al mercato del lavoro.
art. 24, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
entro il termine di otto giorni
Il mancato perfezionamento degli adempimenti relativi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine previsto rileva ai fini della revoca del nulla osta e dell’impossibilità di consolidare il titolo di soggiorno.
art. 10-bis l. n. 241/1990
l’obbligo di comunicazione riguarda solo “l’istante” e non anche il lavoratore, che rimane soggetto terzo nel procedimento.
Nel procedimento di revoca del nulla osta richiesto dal datore di lavoro, il lavoratore straniero è stato considerato soggetto terzo e non destinatario dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto; comunque, la violazione partecipativa non sarebbe rilevante senza indicazione di elementi idonei a determinare un esito diverso.
art. 8 CEDU
diritto al rispetto della vita privata e familiare
La permanenza di fatto in Italia protrattasi durante la definizione dei procedimenti amministrativi, anche per un periodo superiore a diciassette mesi, non genera di per sé una posizione giuridica tutelabile ai fini dell’art. 8 CEDU.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ravvisati i relativi presupposti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il lavoratore straniero entrato in Italia per lavoro stagionale tramite nulla osta e visto d’ingresso non può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione se non si è perfezionata la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro che ha richiesto l’ingresso; il regime del lavoro stagionale non è automaticamente assimilabile a quello del lavoratore ordinario mai assunto per causa non imputabile.
- La facoltà prevista per il lavoratore stagionale di chiedere la conversione del permesso di soggiorno presuppone l’esistenza di un titolo di soggiorno e lo svolgimento regolare dell’attività lavorativa nei presupposti stabiliti dalla legge; non attribuisce, prima del perfezionamento del rapporto e del titolo, una generale libertà di accesso al mercato del lavoro.
- La permanenza di fatto dello straniero sul territorio nazionale durante il ritardo o la definizione dei procedimenti amministrativi non consolida, da sola, una posizione giuridica qualificata né fonda automaticamente una tutela ai sensi dell’art. 8 CEDU.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta richiesto dal datore di lavoro, l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 è riferito all’istante e non necessariamente al lavoratore straniero, considerato soggetto terzo; in ogni caso, la censura partecipativa non conduce all’annullamento se il ricorrente non dimostra l’utilità concreta della partecipazione e la possibilità di un esito diverso.
- La revoca del nulla osta al lavoro stagionale può essere giustificata dalla mancata produzione della documentazione essenziale richiesta al datore di lavoro e dal mancato perfezionamento, entro il termine previsto, degli adempimenti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
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