Cassazione Penale, Ordinanza n. 18678/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha proposto incidente di esecuzione chiedendo l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di due sentenze di applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza inammissibile perché non era stato rispettato lo schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p., che richiede una richiesta concorde dell'interessato e del pubblico ministero. Nel ricorso per cassazione la difesa ha impugnato l'ordinanza esecutiva, ma la Corte rileva che i motivi si limitano a prospettazioni di merito a sostegno dell'originaria domanda senza confrontarsi con la ratio decisoria dell'inammissibilità, ossia la mancata osservanza della procedura necessaria e la necessità del consenso del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, secondo cui non può essere accolta, in sede esecutiva, la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento se non è rispettato lo schema procedimentale dell'art. 188 disp. att. c.p.p., che impone la richiesta concorde delle parti e il formale consenso o dissenso del pubblico ministero sulla pena nei limiti dell'art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come parametro della pena concordata e dei limiti entro cui il pubblico ministero deve esprimere il proprio consenso o dissenso nel procedimento relativo alla continuazione in executivis.
art. 188 disp. att. c.p.p.
Norma che disciplina lo schema procedimentale per la richiesta di continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di patteggiamento, imponendo la concorde richiesta dell'interessato e del pubblico ministero; la sua inosservanza rende l'istanza inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo, ma il dispositivo applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la richiesta di applicazione della continuazione tra reati già definiti con sentenze di patteggiamento è ammissibile solo se formulata secondo lo schema procedimentale che richiede la concorde iniziativa delle parti, inclusa la posizione formale del pubblico ministero.
- L'assenza del consenso o della partecipazione procedurale del pubblico ministero, quando richiesta dalla disciplina speciale, integra un vizio ostativo che comporta l'inammissibilità dell'istanza senza possibilità di surrogarlo con valutazioni di merito sulla congruità della pena.
- Nel ricorso per cassazione avverso una declaratoria di inammissibilità per ragioni processuali, è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi; deduzioni di merito non attinenti alla preclusione processuale determinano la manifesta infondatezza del ricorso.
- La richiesta di continuazione tra decisioni definite con patteggiamento non può essere proposta in forme alternative rispetto a quelle espressamente previste dalla legge, poiché la disciplina applicabile non consente semplificazioni o equipollenti procedurali.
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