Cassazione Civile, Ordinanza n. 37400/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di visura ipotecaria, un contribuente veniva a conoscenza dell'esistenza di una cartella di pagamento relativa a due avvisi di accertamento IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni, emessi a seguito della rideterminazione sintetica del reddito ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 per l'acquisto di una villa. In primo grado egli contestava la mancata notifica sia degli avvisi di accertamento presupposti sia della cartella; la CTP accoglieva le eccezioni di rito, rilevando la mancanza di prova della notifica degli avvisi e della cartella. In appello interveniva solo l'Agenzia delle Entrate, e la CTR riformava la decisione. In cassazione il contribuente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e illegittimità della riforma per mancata considerazione della mancanza di prova dell'invio e della ricezione degli avvisi di accertamento e dell'avviso di giacenza ex art. 140 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza di merito relativa all'illegittimità della pretesa tributaria, che era stata riproposta e non esaminata dalla CTR.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso nei limiti rilevanti: ritiene fondato il primo motivo quanto al vizio di notificazione degli avvisi di accertamento e al conseguente vizio della cartella, nonché fondato il secondo motivo per omessa pronuncia sul merito della pretesa tributaria. La sentenza della CTR viene cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. In sostanza, restano annullati gli atti impositivi e la cartella di pagamento.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
norma posta a fondamento della rideterminazione sintetica del reddito del contribuente in ragione dell'acquisto dell'immobile
art. 140 c.p.c.
la notificazione perfezionata in base a questa procedura richiede la prova della comunicazione informativa dell'avvenuto deposito; non è sufficiente la mera prova della spedizione
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non l'insufficienza motivazionale
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
richiede l'indicazione specifica del fatto storico omesso e dei dati processuali da cui risulti
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
impone il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa pronuncia si ha quando il giudice non statuisce su una domanda o un capo di domanda
artt. 1, 49, 54, 61 e 22 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina del processo tributario e alla riproposizione delle doglianze in appello
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
consente di impugnare anche solo l'atto consequenziale facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto
art. 24 Cost.
fondamento costituzionale dell'esigenza di assicurare al destinatario una ragionevole possibilità di conoscere l'atto notificato
art. 111 Cost., comma 2
richiamato quale parametro di parità delle parti e di corretto equilibrio del procedimento notificatorio
L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4
nelle notifiche postali in caso di mancata consegna, il perfezionamento richiede la prova della ricezione della raccomandata informativa che comunica il deposito dell'atto
Massime di principio
- Nella notificazione di un atto impositivo eseguita a mezzo posta, quando l'atto non sia consegnato per assenza o rifiuto del destinatario, il notificante deve provare in giudizio non la sola spedizione, ma la ricezione dell'avviso informativo del deposito dell'atto, mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata CAD.
- La procedura notificatoria in tali casi è a formazione progressiva: l'effetto di perfezionamento resta provvisorio finché non sia dimostrata la concreta conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
- Nel giudizio tributario, l'omessa notifica dell'atto presupposto rende nullo l'atto consequenziale; il contribuente può far valere tale vizio impugnando soltanto l'atto successivo oppure cumulativamente anche quello presupposto.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice di merito omette di decidere su un capo della domanda o su una censura ritualmente riproposta, non quando la questione risulti implicitamente disattesa dalla decisione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico sia stato comunque valutato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →