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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20209/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che li aveva condannati, il primo alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 395.500,00 di multa, la seconda alla medesima pena detentiva ed euro 340.500,00 di multa. La fattispecie concreta riguarda una vicenda di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, per la seconda imputata, anche di contrabbando di alcool, con aggravamento per connessione con reato di falso e contestazione di uso di atto falso. Il primo imputato ha dedotto, quanto al capo a), violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilità della connessione tra il contrabbando e un reato in materia di falso, sostenendo che tale connessione non sussistesse; con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto. La seconda imputata ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo; con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le censure del primo ricorso in parte riproduttive di doglianze già esaminate e in parte aspecifiche; quanto al secondo ricorso, ha ritenuto le doglianze di merito non consentite in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica sia sulla consapevolezza dell'imputata, sia sul diniego delle attenuanti generiche. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi del primo imputato fossero, in parte, mere riproposizioni di questioni di merito già decise e, in parte, generici; ha ritenuto che i motivi della seconda imputata fossero anch'essi diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale fosse sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973

    Norma richiamata come base della condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri contestata al primo imputato e alla seconda imputata nel capo a.

  • art. 291-ter, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1973

    Norma richiamata come aggravante del contrabbando contestato nel capo a, in relazione al valore e alla modalità della condotta.

  • art. 293 d.P.R. n. 43 del 1973

    Norma richiamata nel capo a insieme agli altri articoli sul contrabbando; la Corte la menziona tra le fattispecie poste a fondamento della condanna.

  • art. 489 c.p.

    Norma richiamata per il reato di uso di atto falso contestato nel capo a; la Corte valorizza la natura di atto pubblico del documento doganale cartaceo alterato o utilizzato.

  • art. 43, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. 504/1995

    Norma richiamata per il reato contestato alla seconda imputata nel capo b, relativo al contrabbando di alcool.

  • circostanze attenuanti generiche

    Il diniego è stato ritenuto correttamente motivato in ragione dei numerosi precedenti penali e della limitata rilevanza delle ammissioni dell'imputata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre deduzioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non basta richiamare principi giurisprudenziali astratti, occorrendo indicare i dati di fatto e i passaggi della decisione cui essi si riferiscono.
  • Nel contrabbando, la connessione con un reato di falso può rilevare come aggravante quando l'agente utilizzi un documento doganale materialmente falso o difforme, idoneo a rappresentare fittiziamente operazioni di transito o uscita della merce dal territorio unionale.
  • Il documento cartaceo di accompagnamento per il transito rilasciato dalla dogana, quando attesta le operazioni del pubblico ufficiale e l'esito dei controlli sulla merce, ha natura di atto pubblico; la sua alterazione o il suo uso falsificato può quindi integrare il reato contestato in materia di fede pubblica.
  • Le doglianze sulla sussistenza del dolo non sono scrutinabili in cassazione quando la sentenza di merito ha fornito una motivazione puntuale, logica e coerente, fondata su elementi fattuali incompatibili con la buona fede.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza precedenti penali significativi e ritiene non apprezzabili, o meramente difensive, le ammissioni dell'imputato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContrabbandoUso di atto falsoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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