Cassazione Penale, Sentenza n. 35818/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 20/02/2024 che ha rigettato la richiesta di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. tra due pene: a) anni 23 di reclusione (reato del 4/5/1993) già integralmente espiata dal 10/01/1997 al 23/12/2013; b) anni 16 di reclusione (reati commessi da aprile 2017 a ottobre 2018) pena tuttora in corso. Persico deduce errata interpretazione degli artt. 78 e 80 c.p., sostenendo che il limite massimo di 30 anni previsto dall'art. 78 debba tener conto anche delle pene già espiate, ossia che nel cumulo debbano essere considerate anche pene già scontate, con effetto sul criterio moderatore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa secondo cui, ai fini del cumulo e del criterio moderatore, si computano solo le pene o i periodi di custodia cautelare che siano successivi alla commissione del reato per il quale si deve determinare la pena. Poiché la pena per il reato del 1993 era stata già integralmente espiata nel 2013, non poteva essere ricomprese nel cumulo con la pena inflitta per i reati del 2017-2018. È stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
comma primo, n.1: "la pena da applicare ... non può superare il limite massimo di trenta anni di reclusione"
Funge da criterio moderatore nel cumulo solo con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo; non impedisce che nel corso della vita la detenzione complessiva possa eccedere i 30 anni.
art. 80 cod. pen.
Norma di principio sul cumulo delle pene citata dal ricorrente ma non centrale nella motivazione della Corte rispetto al problema temporale del computo.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che la custodia cautelare o la pena espiata per reato diverso possono essere computate solo se successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire; vincola temporalmente il cumulo evitando che periodi di detenzione anteriori siano imputati a pene per reati successivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; è stata applicata per imporre anche il versamento alla Cassa delle ammende.
Cost., art. 3, art. 13, comma primo, art. 27, comma terzo
Sono state richiamate nella valutazione di compatibilità costituzionale dell'art. 657, comma 4; la Corte costituzionale ha ritenuto non violati i principi richiamati dalla limitazione temporale del cumulo.
Corte costituzionale, sentenza n. 198/2014 (massima n. 38072)
La limitazione temporale è imposta dall'esigenza di evitare che la fungibilità sia uno stimolo a commettere reati e risponde all'esigenza logico-giuridica che la pena segua il reato
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, confermando la possibilità di non computare periodi di detenzione anteriori alla commissione del nuovo reato.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo)
Ribadisce che il cumulo deve essere operativo cronologicamente e che non è consentita una cumulabilità globale che attribuisca periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in applicazione dell'art. 657, comma 4 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 37635 del 02/07/2014, D'Albenzio)
Afferma che l'art. 78 è criterio moderatore riferito alla somma tra residui delle pene al momento di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo; non impedisce detenzioni complessive superiori a 30 anni nel corso della vita.
Massime di principio
- Ai fini del cumulo e dell'applicazione dell'art. 78 c.p., si considerano solo le pene o i periodi di custodia cautelare che sono successivi alla commissione del nuovo reato; pene già integralmente espiate prima del nuovo fatto non si ricomprendono.
- Il limite massimo di 30 anni previsto dall'art. 78 opera come criterio moderatore sul cumulo parziale al momento di ogni nuova condanna, non come un tetto assoluto alla durata complessiva di tutte le detenzioni nel corso della vita.
- La norma di chiusura temporale (art. 657, co.4 c.p.p.) è stata ritenuta costituzionalmente valida: per contestarla occorrerebbe una pronuncia di legittimità diversa rispetto alla giurisprudenza consolidata.
- In casi simili è fondamentale provare con documenti le date precise di inizio e fine di ogni periodo di detenzione o di esecuzione della pena, per dimostrare l'eventuale sovrapposizione necessaria al computo.
- Se la pena precedente non è stata integralmente espiata alla data del nuovo reato (es. perché il condannato era ancora in esecuzione o la detenzione era in corso), allora la parte residua può incidere sul cumulo e sul criterio moderatore.
- Per ottenere un diverso risultato conviene puntare a dimostrare l'effettiva contemporaneità o la prosecuzione dell'esecuzione di pene al momento del nuovo fatto; le argomentazioni che richiamano il carattere 'assoluto' del limite di 30 anni senza riscontro temporale sono destinate a scarso successo.
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