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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15871/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in appello cautelare promosso dal Pubblico ministero, aveva annullato la precedente sostituzione della misura cautelare disposta dal Tribunale (sostituzione dell'obbligo di dimora con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Il ricorrente, indagato per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, violazioni finanziarie e intestazione fittizia di beni, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla verifica di adeguatezza e proporzionalità della misura, sostenendo in particolare: a) il decorso del tempo dalla esecuzione della misura (oltre due anni) e dalla commissione dei fatti (quasi cinque anni) che attenuerebbe le esigenze cautelari; b) l'esistenza di numerosi vincoli reali sul suo patrimonio che impedirebbero la reiterazione dei reati; c) l'incongruenza rispetto a provvedimenti adottati in procedimento conexo, ove gli era stata sostituita la misura con divieto di dimora in Sicilia, con conseguente pregiudizio alla possibilità di reperire un'occupazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: non sono emersi elementi di novità rispetto alle precedenti ordinanze di riesame e appello, e l'istanza di revoca originaria era generica. La Corte ha dato rilievo alla gravità e alla serialità delle condotte contestate, all'uso di terzi prestanome e all'esistenza di un procedimento parallelo per concorso esterno in associazione mafiosa, come elementi idonei a giustificare la misura cautelare anche a fronte del decorso del tempo. Sulla questione temporale la Corte ha richiamato il principio per cui il 'tempo silente' dalla commissione del reato va valutato ai fini dell'applicazione della misura (art. 292, comma 1, lett. c, c.p.p.), mentre ai fini della revoca o della sostituzione (art. 299 c.p.p.) rileva principalmente il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale sopravvenienza di elementi che ne attestino l'attenuazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il decorso del tempo dalla commissione del reato (tempo silente) deve essere valutato dal giudice al momento di disporre la misura cautelare, come elemento che può incidere sull'esigenza cautelare iniziale.

  • art. 299, cod. proc. pen.

    Ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare non è richiesta la stessa valutazione sul tempo dalla commissione del reato; rileva invece il tempo decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale insorgere di fatti sopravvenuti che ne attenuino le esigenze cautelari.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte (esecuzioni amministrative di quanto disposto).

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999-01

    Precedente richiamato a supporto del principio sulla rilevanza del tempo silente e sulla differenziazione tra i criteri valutativi applicabili all'adozione della misura e a quelli applicabili alla sua revoca o sostituzione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare occorrono fatti nuovi, concreti e specifici che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari; la mera genericità o il richiamo al decorso del tempo non sono sufficienti.
  • Il decorso del tempo dalla commissione del reato (tempo silente) è elemento rilevante al momento di disporre la misura cautelare, ma non costituisce automaticamente motivo di revoca o sostituzione: per la revoca conta soprattutto il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e la presenza di fatti sopravvenuti.
  • La gravità, la serialità dei reati e l'impiego di prestanome o di strutture terze aumentano la persistenza delle esigenze cautelari e possono giustificare il mantenimento di misure più incisive nonostante il decorso del tempo.
  • La sussistenza di procedimenti connessi (es. provvedimenti diversi in altri procedimenti) non determina automaticamente incoerenza: va dimostrata l'incompatibilità effettiva tra le misure con riferimento agli specifici profili di rischio e all'esigenza di tutela.
  • Gli accorgimenti patrimoniali o vincoli reali sul patrimonio dell'indagato possono essere elementi favorevoli alla difesa, ma non prevalgono se sussistono indici concreti di pericolosità sociale o collegamenti a contesti criminali gravi.
  • La difesa che chiede sostituzioni cautelari dovrebbe documentare puntualmente cambiamenti soggettivi o oggettivi (es. effettiva perdita di potere di commissione di reati, remissioni di se, collaborazioni, esiti processuali favorevoli) in modo da configurare un fatto sopravvenuto rilevante.

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