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Sentenza

Sentenza n. 1712/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cessazione della partita IVA, esclusione dalla banca dati VIES e irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (titolare partita IVA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Vibo Valentia con cui erano state disposte, ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis.1, del d.P.R. 633/1972, la cessazione della partita IVA e la contestuale esclusione dalla banca dati VIES, nonché l’irrogazione della sanzione di 3.000 euro prevista dall’art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. 471/1997. Il testo della sentenza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella fase cautelare era stata accolta la richiesta di misure cautelari monocratiche.

La decisione

Dopo l’adozione del decreto cautelare monocratico, l’Agenzia delle Entrate ha riesaminato la fattispecie e ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Poiché l’annullamento amministrativo ha integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle modalità di definizione del giudizio e della particolarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. 633/1972

    cessazione della partita IVA e contestuale esclusione dalla banca dati VIES

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento amministrativo impugnato; la sentenza non ne svolge un’interpretazione nel merito.

  • art. 11, comma 7-quater, d.lgs. 471/1997

    La disposizione è indicata quale base normativa dell’irrogazione della sanzione; la sentenza non ne svolge un’interpretazione nel merito.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 35 c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, in quanto satisfattivo dell’interesse del ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’atto amministrativo impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente la lesione dedotta e soddisfa l’interesse sostanziale del ricorrente.
  • Quando il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le modalità di definizione del contenzioso e la particolarità delle questioni trattate lo giustificano.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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