Cassazione Civile, Ordinanza n. 34466/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di entrambe le proprietà confinanti, di opere di delimitazione su un'area che era stata qualificata come strada vicinale o strada agraria risultante da un antico conferimento in comunione tra i fondi. In primo grado era stata accolta la domanda del proprietario che lamentava l'occupazione della via e il Tribunale aveva ordinato ai confinanti la demolizione di recinzione e cancello edificati nell'area della strada. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che il tratto di strada non esistesse più, che entrambi i proprietari avessero costruito sulla porzione di suolo indivisa e che, per effetto della sopravvenuta eliminazione della strada da parte di entrambi, fosse venuto meno lo scopo della comunione e ciascuno avesse riacquistato la proprietà esclusiva dell'area conferita. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) omesso/esatto esame dei titoli di trasferimento e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la strada non era mai stata soppressa nei titoli e che anzi era stata ampliata; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla CTU, assumendo che il consulente avesse accertato la scomparsa della strada per effetto delle opere dei resistenti; (3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., deducendo che la ricostruzione della Corte territoriale fosse incoerente con le CTU e che l'occupazione della strada fosse stata posta in essere dai resistenti; (4) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che non fosse stato considerato che l'occupazione della strada da parte del ricorrente non era mai stata contestata dai danti causa dei resistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio e una rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la censura sulla CTU difettava di autosufficienza, non essendo stati riportati i passaggi salienti dell'elaborato peritale. Il quarto motivo è stato giudicato infondato perché non indicava un vero fatto storico decisivo omesso, ma un generico mancato esame delle domande e delle difese, ancora una volta traducendosi in una richiesta di nuova valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore antistatario, al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta ex art. 380 bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria e non determina incompatibilità del consigliere che l'abbia formulata a far parte del collegio giudicante.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non è censurabile, invece, la mera diversa valutazione delle prove raccolte.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una regola legale di prova; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non copre l'omesso esame di singoli elementi istruttori né la richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È evocato per il travisamento della prova solo quando l'errore investe la ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non la sua valutazione.
artt. 112 e 113 c.p.c.
La loro deduzione, nel caso concreto, è stata ritenuta strumentale a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
art. 1362 ss. c.c.
Le norme sull'interpretazione dei contratti e degli atti sono state richiamate senza che emergesse un effettivo errore ermeneutico decisivo, risultando la censura sostanzialmente diretta alla ricostruzione dei fatti.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la critica alla motivazione è ammissibile solo nei limiti rigorosi del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre; occorre allegare un vero travisamento della prova o l'uso di prove non introdotte o valutate in modo contrario a regole legali.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente discusso e realmente non esaminato; non basta lamentare il mancato apprezzamento di documenti, consulenze o deduzioni difensive.
- La censura di travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore cade sul contenuto oggettivo della prova, in modo da rendere logicamente impossibile trarne le conclusioni raggiunte dal giudice di merito, e non quando si contesti la mera lettura delle risultanze istruttorie.
- Le censure che richiamano norme sull'interpretazione degli atti o dei titoli, se non individuano un effettivo errore ermeneutico decisivo, non possono essere utilizzate per ottenere in sede di legittimità una diversa ricostruzione del fatto controverso.
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