Cassazione Penale, Sentenza n. 9789/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione del Tribunale di Velletri (udienza del 27/09/2024, in sede di rinvio dopo Cassazione) che, integrando la precedente sentenza di patteggiamento, ha ordinato la confisca per equivalente dell'ammontare delle imposte evase (euro 147.250,00) o, in caso di incapienza, dei beni nella disponibilità dell'imputata anche per interposta persona. La ricorrente deduceva che la confisca non era stata oggetto di nuovo accordo tra le parti e che aveva chiesto al Tribunale di escluderla nell'ambito dell'accordo novativo; sosteneva inoltre che l'unico immobile indicato era stato acquistato successivamente ai reati con denaro di terzi in buona fede ed era gravato da ipoteca, invocando l'art. 240, comma 3, cod. pen. (che esclude la confisca se il bene appartiene a persona estranea al reato) e chiedendo che, alla luce della riforma "Cartabia", fosse possibile negoziare o delimitare l'oggetto della confisca nell'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 va disposta anche in sede di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) e che, se obbligatoria, non rientra nell'ambito negoziale modificabile dalle parti secondo le novità introdotte dalla riforma (d.lgs. n.150/2022). Ha inoltre ritenuto che il Tribunale, conformemente alla precedente pronuncia rescindente, abbia adempiuto al dovere motivazionale richiesto per la confisca obbligatoria richiamando il presupposto legale. Quanto all'immobile, la Corte ha chiarito che la confisca per equivalente può colpire beni acquistati successivamente e anche intestati alla ricorrente, e che eventuali rilievi sulla titolarità o sui diritti di terzi (es. ipoteca, pagamento da terzi) devono essere fatti valere nell'esecuzione; la ricorrente non aveva interesse a sollevare in Cassazione l'asserita lesione di diritti di terzi. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
La confisca del profitto nei reati tributari è obbligatoria e può essere disposta anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta; costituisce una sanzione che non rientra nell'ambito negoziale di esclusione previsto per talune misure.
art. 444 cod. proc. pen.
La procedura di patteggiamento non consente alle parti di escludere la confisca obbligatoria stabilita dalla legge; l'accordo può incidere soltanto sulle ipotesi previste dalla legge e dalla riforma per la confisca facoltativa e le pene accessorie.
d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma "Cartabia")
Le modifiche introdotte limitano la possibilità che l'accordo tra le parti riguardi l'esclusione della confisca facoltativa e delle pene accessorie, ma non estendono tale potere negoziale alla confisca obbligatoria prevista per i reati fiscali.
art. 240, comma 3, cod. pen.
art. 240, comma 3, cod. pen.
La norma esclude la confisca quando il bene appartiene a persona estranea al reato; tuttavia, la Corte segnala che eccezioni relative alla titolarità reale o a pretese di terzi devono essere esperite nella fase di esecuzione e che, in Cassazione, la ricorrente non ha dimostrato interesse corretto a sollevare la questione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti di impugnabilità delle disposizioni contenute nell'accordo tra le parti: la Corte ha richiamato il regime di impugnabilità connesso all'accordo di patteggiamento per precisare i profili di ricorribilità.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma di disciplina dei motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa (vizi di motivazione e di diritto); la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria aumentata secondo la facoltà introdotta dalla legge n. 103/2017.
art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
Permette l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà irrogando una sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- La confisca obbligatoria prevista per i reati fiscali dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 deve essere disposta anche in caso di patteggiamento e non può essere esclusa con l'accordo tra le parti.
- Quando la confisca è obbligatoria il giudice resta comunque tenuto ad "evidenziare" il presupposto legale della misura; la motivazione richiesta è meno estesa rispetto alla confisca facoltativa ma non può essere del tutto omessa.
- La possibilità per le parti di negoziare l'oggetto dell'accordo ("accordo novativo") prevista dalla riforma riguarda la confisca facoltativa e le pene accessorie, non la confisca obbligatoria per reati tributari.
- La confisca per equivalente può colpire beni che rappresentano valore corrispondente al profitto non rinvenuto anche se acquisiti in epoca successiva alla commissione del reato; non rileva in sé che l'acquisto sia avvenuto dopo il reato.
- Questioni sulla titolarità formale del bene o sui diritti di terzi (es. pagamento da terzi, ipoteca) sono rilevanti nella fase di esecuzione e non impediscono di regola l'ordine di confisca in sentenza; tali vizi vanno fatti valere dagli interessati nella esecuzione.
- In Cassazione l'assenza di interesse concreto e attuale a far valere la lesione di diritti di terzi può rendere inammissibile il gravame su tali profili.
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