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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04198/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere subita dal 22/09/2010 al 24/10/2011 (398 giorni) nell'ambito del procedimento penale n. 6473/2010. Micillo era stato arrestato e indagato per peculato, falsità in atto pubblico, induzione in falso e spaccio; la custodia cautelare era stata confermata dal Tribunale del riesame e poi sostituita nel 24/10/2011. Successivamente il Tribunale (28/10/2015) e la Corte d'appello (12/03/2021, irrevocabile il 26/06/2021) hanno assolto Micillo con formula "perché il fatto non sussiste". Il giudice della riparazione di appello ha però rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo che Micillo avesse posto in essere una condotta caratterizzata da colpa grave: in particolare la conversazione intercettata n. 1016 dell'11/03/2010 con il collega Michele Formichella, in cui Micillo si offriva di oscurare il nome di Formichella nelle trascrizioni («mettere nome incomprensibile»), era stata considerata idonea ad aver creato la falsa apparenza di responsabilità e dunque ostativa al riconoscimento della riparazione. Micillo ha impugnato in cassazione lamentando travisamento della prova (sostenendo che la conversazione si riferiva ad altra indagine) e la riqualificazione di fatti già valutati nell'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di travisamento della prova non fosse autosufficiente perché il ricorrente non aveva allegato all'atto di impugnazione i documenti necessari (in particolare l'informativa relativa al diverso procedimento cui la difesa si richiamava) e li ha considerati prodotti tardivamente con i motivi aggiunti, quindi non valutabili. Quanto alla contestazione di una rivalutazione autonoma di fatti già esaminati dal giudice dell'assoluzione, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse limitata a valutare la conversazione non esclusa dal giudicato e l'episodio non specificamente affrontato nel processo di merito. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente per euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma invocata per censurare il presunto travisamento della prova; la Corte ricorda che il motivo deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati e che l'atto contenente la prova travisata deve essere allegato al ricorso per cassazione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione della colpa grave come causa ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha valutato se la condotta del ricorrente abbia determinato, ex ante, la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento ai motivi aggiunti depositati dal difensore (motivi nuovi): la Corte ha ritenuto tali produzioni tardive e quindi non valutabili ai fini della cassazione, se non allegati nel termine per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta ex ante, autonomamente rispetto al processo di merito, se condotte del detenuto (dolose o gravemente colpose) abbiano determinato la falsa apparenza della commissione del reato e quindi ostino all'indennizzo.
  • Condotte anche penalmente irrilevanti possono essere ritenute idonee a escludere il diritto all'indennizzo se caratterizzate da colpa grave e se risultano idonee a generare ragionevoli sospetti tali da giustificare la custodia cautelare.
  • In cassazione i motivi che lamentano travisamento della prova devono essere supportati dalla documentazione probatoria già allegata al ricorso; documenti prodotti tardivamente con motivi aggiunti non sono valutabili e rendono il ricorso inammissibile.
  • L'assoluzione nel merito non impedisce automaticamente che, in sede di riparazione, il giudice ritenga sussistere una condotta ostativa all'indennizzo quando il giudicato non abbia espressamente escluso la factualità dell'episodio o non abbia valutato specificamente quella prova.
  • Chi chiede la riparazione deve curare l'onere probatorio relativo alla specificità dei motivi in cassazione: mancate o tardive allegazioni documentali possono comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese.

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