Cassazione Civile, Ordinanza n. 19572/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la spettanza, per l'anno 2015, dell'indennità di specifiche responsabilità prevista dalla contrattazione collettiva del comparto enti locali. I dipendenti avevano agito per ottenere il pagamento dell'indennità, sostenendo che fossero stati individuati dal dirigente di settore come destinatari dell'emolumento e che il contratto integrativo decentrato avesse previsto la relativa voce, quantificata in base a criteri applicati negli anni precedenti. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che la sospensione temporanea dell'istituto disposta dall'amministratore straordinario non potesse paralizzare indefinitamente il diritto dei lavoratori e che il mancato accordo tra dirigenti sulla ripartizione del fondo non potesse pregiudicare il compenso. Con il ricorso per cassazione la Provincia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 1.4.1999, sostenendo che per il 2015 non vi fosse stato alcun atto dirigenziale di attribuzione dell'indennità né un effettivo stanziamento della relativa somma nel fondo, sicché non era sorto alcun obbligo di pagamento. Con il secondo motivo ha dedotto falsa applicazione dell'art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165/2001, censurando il rilievo attribuito dalla Corte territoriale al provvedimento di sospensione del 7.4.2016 e sostenendo che, in mancanza di fondo assegnato e di determinazioni dirigenziali attributive, quel provvedimento non avrebbe potuto incidere su un diritto non ancora sorto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non conforme ai principi di diritto la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto all'indennità nonostante l'assenza di una concreta attribuzione dell'istituto per l'anno 2015 e la mancata ripartizione delle risorse del fondo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'indennità per specifiche responsabilità non costituisce componente fissa e irriducibile della retribuzione, ma è subordinata alle scelte organizzative e finanziarie della pubblica amministrazione e alla disponibilità delle risorse. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie Locali 1.4.1999
L'indennità per specifiche responsabilità è prevista dalla contrattazione collettiva del comparto enti locali come emolumento ulteriore, non fisso, da attribuire secondo le condizioni stabilite dalla contrattazione decentrata e nei limiti delle risorse disponibili.
art. 15 CCNL 1.4.1999
Le risorse per l'indennità sono collegate al fondo destinato a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e a incentivare la produttività.
art. 36 CCNL 22.1.2004
Richiamato come norma modificativa della disciplina dell'indennità per specifiche responsabilità.
art. 7 CCNL 9.5.2006
Richiamato come ulteriore modifica della disciplina contrattuale dell'indennità per specifiche responsabilità.
art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001
La Corte di cassazione non ne approfondisce la portata nel merito, perché il relativo motivo è stato assorbito; il ricorrente lo invocava per contestare l'efficacia del provvedimento di sospensione dell'amministratore straordinario.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
È richiamato per dare continuità a un precedente di legittimità ritenuto pertinente e decisivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo implicitamente nella censura della parte ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma non oggetto di autonoma statuizione della Corte.
Massime di principio
- L'indennità per specifiche responsabilità prevista dalla contrattazione collettiva degli enti locali non ha natura di voce fissa e irriducibile del trattamento retributivo fondamentale, ma è subordinata alle scelte organizzative dell'amministrazione e alla disponibilità delle risorse del fondo.
- Il riconoscimento dell'indennità presuppone non solo l'esistenza astratta dell'istituto nella contrattazione decentrata, ma anche una concreta allocazione delle risorse e un'effettiva individuazione dei beneficiari secondo le regole interne di organizzazione.
- In tema di impiego pubblico contrattualizzato, le scelte dell'amministrazione nella distribuzione di incarichi e indennità rientrano nella discrezionalità organizzativa e possono essere riviste nel tempo, con conseguente insussistenza di un diritto del dipendente alla conservazione indefinita dell'incarico o del relativo trattamento economico.
- Quando il giudice di merito riconosca un compenso accessorio senza verificare la concreta attribuzione dell'incarico e la destinazione effettiva delle risorse, la decisione si pone in contrasto con la disciplina collettiva e con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
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