Cassazione Penale, Sentenza n. 5875/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 21/02/2020 che ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi al difensore per l'attività svolta. Il difensore aveva manifestato in udienza, il 20/01/2020, una riserva di presentare l'istanza ai sensi dell'art. 109 d.P.R. 115/2002 e successivamente, il 06/02/2020, l'imputato ha depositato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la domanda di liquidazione dei compensi. Il ricorrente ha contestato la decisione sostenendo che la riserva in udienza e il deposito entro i termini previsti rendessero dovuta la liquidazione dei compensi e che il rigetto fosse in contrasto con l'ammissione al patrocinio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la riserva manifestata in udienza dal difensore, in assenza dell'interessato, non sia efficace ai sensi dell'art. 109 d.P.R. 115/2002: la riserva deve essere parte integrante dell'atto e può essere validamente effettuata solo dall'interessato (o con la concreta conoscenza delle sue condizioni reddituali). Perciò la data utile per la presentazione dell'istanza è quella del deposito effettivo (06/02/2020), successiva alle attività difensive svolte il 20/01/2020; ne consegue la correttezza del rigetto della liquidazione dei compensi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha richiamato il precedente Cass. Sez. 4, n. 18303/2013 (Orzano).
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 115/2002
L'art. 109 disciplina la riserva e l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte interpreta la riserva come atto che rileva solo se effettuato dall'interessato (o in modo che l'interessato stesso sia partecipe), in quanto solo l'interessato può conoscere le proprie condizioni reddituali. Una riserva manifestata dal difensore in assenza dell'interessato non produce gli effetti di anticipare la data di presentazione dell'istanza.
Cass. Sez. 4, n. 18303 del 10/01/2013 (Orzano)
Il precedente afferma che la riserva è parte integrante della formazione dell'istanza e sottolinea la distinzione tra "interessato" e "difensore": le facoltà e gli oneri sono diversi e la riserva del difensore senza partecipazione dell'interessato non sostituisce l'istanza formale dell'interessato.
Massime di principio
- La riserva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rileva solo se riferibile all'interessato: un'annotazione del difensore in udienza senza l'effettiva partecipazione o manifestazione dell'interessato non anticipa la data di presentazione dell'istanza.
- La data utile per valutare la tempestività dell'istanza è la data del deposito dell'istanza stessa; per ottenere effetti retroattivi (p.es. liquidazione di compensi già svolti) è necessario che l'istanza sia stata valida e tempestiva rispetto alle attività contestate.
- Il difensore deve assicurarsi di avere istruzioni chiare e, quando si avanza una riserva, verificare che l'interessato sia presente o che esista una manifestazione formale dell'interessato (es. istanza sottoscritta) entro i termini previsti.
- Per tutelare il diritto al compenso, è consigliabile depositare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato quanto prima e non fare affidamento esclusivo su riserve orali in udienza, soprattutto se il cliente non è presente.
- In fase di contestazione della mancata liquidazione, richiamare precedenti che distinguono le responsabilità dell'interessato e del difensore può essere utile, ma non basta se la documentazione probatoria dimostra che l'istanza è stata effettivamente depositata solo dopo le attività per le quali si richiede il compenso.
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