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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37872/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma delle condanne per rapina aggravata consumata in abitazione e per ricettazione. Il ricorrente contestava: (i) la qualificazione del fatto come rapina anziché furto (richiesta di riconoscimento del concorso anomalo) sostenendo che l'abitazione appariva vuota e in ristrutturazione; (ii) il mancato riconoscimento di attenuanti, tra cui il ruolo marginale, l'inesistenza della consapevolezza dell'uso del punteruolo da parte sua, e la non rilevanza della mascherina indossata per motivi sanitari rispetto al travisamento; (iii) l'erronea valutazione delle circostanze per il trattamento sanzionatorio relativo alla ricettazione (richiesta prevalenza delle attenuanti generiche, riconoscimento dell'art.148 comma 4 c.p. e applicazione dell'art.131-bis c.p.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una rivalutazione del fatto e della prova, materia non sindacabile in sede di legittimità. I giudici hanno confermato che il passaggio da furto con effrazione a rapina era un prevedibile sviluppo dell'azione criminosa; che il ricorrente doveva essere consapevole dell'uso del punteruolo (usato per forzare la finestra); che la mascherina non esclude il travisamento e può integrare l'aggravante; e che la presenza simultanea di due soggetti sul luogo giustifica il riconoscimento dell'aggravante delle piu' persone riunite. Nei confronti delle richieste attenuanti (ruolo marginale, generiche) e della causa di non punibilità ex art.131-bis, la Corte ha ritenuto assenti elementi concreti idonei a consentirne il riconoscimento; pertanto la sentenza di merito è stata confermata. Per effetto dell'inammissibilità è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Consente il procedimento con contraddittorio scritto: la Corte ha celebrato il procedimento in tale forma e il Pubblico Ministero ha preso posizione, procedura regolare ai fini del giudizio.

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alla valutazione della continuità/concorrente su più reati; la Corte ha ritenuto che la questione attiene alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 114 cod. pen.

    Norma che contempla l'attenuante del ruolo marginale: i giudici di merito hanno ritenuto che dalle prove emergesse un apporto decisivo del ricorrente, escludendo l'attenuante.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche e la congrua determinazione della pena, decisione non censurabile in cassazione.

  • art. 148, comma 4, cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile circostanza attenuante ad effetto speciale; la Corte di merito non ha ritenuto sussistenti elementi per riconoscerla.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso l'applicazione per la natura dei beni e delle circostanze del fatto, ritenendo non sussistente la tenuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione delle valutazioni probatorie di merito: le doglianze che semplicemente chiedono una diversa valutazione della prova sono generalmente inammissibili.
  • Il passaggio da un furto con effrazione a rapina è valutato alla luce del prevedibile sviluppo dell'azione criminosa; l'uso di violenza o minaccia anche successivo alla effrazione può giustificare la qualificazione come rapina.
  • La consapevolezza dell'uso di strumenti atti alla effrazione può essere desunta dall'impiego effettivo di tali strumenti (es. punteruolo usato per forzare una finestra), rendendo difficile sostenere l'ignoranza dell'azione del coautore.
  • L'uso di una mascherina per motivi sanitari non esclude automaticamente il travisamento: il travisamento si valuta sul concreto effetto dissimulatorio di qualunque mezzo impiegato.
  • L'aggravante della commissione in concorso (piu' persone riunite) può essere riconosciuta se più soggetti sono presenti simultaneamente nel luogo del fatto; la mera contestazione del giudizio richiede elementi concreti per essere accolta.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante del ruolo marginale o delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi concreti e specifici che contrastino la valutazione di merito che abbia invece accertato un apporto decisivo.
  • L'applicazione dell'art.131-bis (tenuità) è esclusa quando la natura dei beni, le modalità o la gravità del fatto non consentono di considerarlo di particolare tenuità.

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