Cassazione Civile, Ordinanza n. 30483/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale, aveva ottenuto un decreto di liquidazione dei compensi ma il Tribunale aveva escluso il rimborso delle spese sostenute per avviare la procedura esecutiva finalizzata al recupero del credito professionale verso l'assistito. L'opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 era stata rigettata sul presupposto che tali spese non fossero espressamente previste, non fossero necessarie per la difesa e rimanessero a carico del professionista. Il ricorso per cassazione denunciava violazione ed erronea applicazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la decisione impugnata si era arrestata a un precedente isolato e superato, mentre la giurisprudenza di legittimità successiva riconosce il diritto del difensore d'ufficio al rimborso anche dei compensi e degli esborsi relativi al tentativo infruttuoso di recupero del credito, poiché tali costi sono strumentali alla precedente attività difensiva e devono gravare sull'Erario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la giurisprudenza di legittimità successiva è univoca nel riconoscere che, in caso di difesa d'ufficio, il compenso liquidabile dallo Stato comprende anche i compensi e gli esborsi necessari per la procedura esecutiva infruttuosa intrapresa per il recupero del credito professionale. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini l'opposizione applicando tale principio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
in proprio ex art.86 cod. proc. civ.
richiamato solo per descrivere la legittimazione processuale del ricorrente, che agisce in proprio
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
opposizione proposta ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
norma processuale posta a base dell'opposizione al decreto di liquidazione
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
opposizione proposta ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
consente l'opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
violazione ed erronea applicazione degli artt. 82 e 116, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
concorre a fondare il diritto del difensore d'ufficio alla liquidazione dei compensi e delle spese necessarie
art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
violazione ed erronea applicazione degli artt. 82 e 116, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
subordina il pagamento del compenso del difensore d'ufficio da parte dello Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito verso l'assistito
Massime di principio
- In materia di difesa d'ufficio, il difensore che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva per il recupero del proprio compenso ha diritto alla liquidazione, a carico dell'Erario, anche dei compensi e degli esborsi relativi a tale attività esecutiva, perché essa è strumentale e funzionale alla precedente prestazione professionale.
- L'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 va interpretato in coerenza con la sua lettera e con la sua ratio: il rimborso statale non riguarda solo l'attività difensiva in senso stretto, ma anche i costi necessari per il recupero infruttuoso del credito professionale, quando l'attività sia stata resa nell'interesse anche dello Stato.
- Non è corretto addossare al difensore d'ufficio il rischio economico delle spese occorrenti per ottenere il pagamento di compensi che l'ordinamento gli riconosce e che possono essere liquidati dallo Stato solo dopo il tentativo infruttuoso di recupero nei confronti dell'assistito.
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