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Sentenza

Sentenza n. 1261/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di liberazione immediata degli immobili da persone, mezzi, macchinari e cose, finalizzato alla demolizione d'ufficio di opere abusive in esecuzione di una precedente ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordine comunale di sgombero propedeutico alla demolizione d'ufficio di opere abusive, deducendo che la precedente ordinanza di demolizione riguardava soltanto alcuni destinatari e indicava genericamente le particelle, senza distinguere adeguatamente tra area comunale e particella privata appartenente a una terza persona. Hanno lamentato il mancato coinvolgimento della proprietaria della particella privata, l'omessa valutazione degli effetti strutturali della demolizione sulle opere insistenti su tale particella, il difetto di istruttoria tecnica e di motivazione, la mancata considerazione della connessione strutturale tra i manufatti, la sproporzione e l'illogicità della misura, nonché la violazione del rapporto locativo o concessorio relativo all'area comunale, dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'assenza di lesività autonoma dell'avviso di rilascio, quale atto consequenziale a precedenti provvedimenti di accertamento e demolizione ormai inoppugnabili, e ha sostenuto che le opere ulteriori erano state realizzate sine titulo oltre i limiti dell'autorizzazione e del rapporto locativo.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'atto impugnato, diretto alla demolizione d'ufficio di opere abusive e conseguente a un'ordinanza di demolizione del 2012 mai impugnata e rimasta ineseguita, costituisse un atto dovuto. Ha inoltre rilevato che la precedente ordinanza richiamava un'ordinanza del 1993 concernente tutto quanto abusivamente edificato dai ricorrenti. La collocazione di una parte delle strutture su area privata è stata considerata un dato formale non idoneo a rimettere in discussione la legittimità del provvedimento demolitorio ormai consolidato e dei conseguenti atti esecutivi. Il decreto di trasferimento fallimentare relativo alla particella privata riguardava soltanto il suolo e non menzionava le strutture insistenti, circostanza ritenuta confermativa dell'abusività dell'intero manufatto e dell'assenza di un titolo della proprietaria sulle opere. Le doglianze relative al rapporto locativo, alla connessione strutturale, ai rischi di crollo e al mancato coinvolgimento della proprietaria non sono state ritenute idonee a superare l'effetto consolidato della precedente ordinanza di demolizione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa risulta manifestamente infondata.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    È indicato nel testo come base normativa dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate su suolo pubblico.

Massime di principio

  • L'atto con cui l'amministrazione ordina lo sgombero di un'area in vista della demolizione d'ufficio di opere abusive può costituire atto consequenziale e dovuto rispetto a una precedente ordinanza di demolizione non impugnata e rimasta ineseguita.
  • La sopravvenuta esecuzione di un provvedimento demolitorio non può essere contestata, mediante l'impugnazione dei successivi atti esecutivi, per vizi già deducibili contro l'originaria ordinanza di demolizione ormai non più impugnabile.
  • La circostanza che opere abusive siano materialmente collocate, in parte, su un'area privata non è di per sé sufficiente a rimettere in discussione un ordine demolitorio ormai consolidato, quando il provvedimento riguarda l'intero manufatto abusivo e il titolo di acquisto concerne soltanto il suolo, senza menzionare le strutture sovrastanti.
  • Un rapporto locativo o concessorio relativo a un'area pubblica non legittima il mantenimento di opere edilizie realizzate oltre i limiti del titolo autorizzativo e non consente di opporre un affidamento tutelabile alla conservazione di opere abusive.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoAutotutela decisoria

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