Cassazione Penale, Sentenza n. 33762/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari e revocato l'autorizzazione ad allontanarsi per lavoro. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274, comma 1 lett. c), 284 comma 3 e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: contestava che il Tribunale avesse motivato il rigetto dell'autorizzazione al lavoro con ragioni diverse da quelle sostenute dal Pubblico ministero (ossia la situazione economica emergente dall'ISEE), rilevando che la gestione del bar poteva essere affidata ad altri familiari e che il lavoro autorizzato non era itinerante e quindi controllabile, non vanificando l'esigenza cautelare; si lamentava altresì una presunta ostatività per tipologia di reato rispetto all'autorizzazione al lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: dopo la proposizione del ricorso l'indagato è stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (provvedimento del GIP di Nocera Inferiore del 10/07/2025), per cui la decisione impugnata non poteva arrecare più un pregiudizio concreto e attuale. La Corte osserva inoltre che la dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore era formalmente inefficace perché non sottoscritta dall'indagato né da procuratore speciale, ma tale irregolarità è superata dalla sopravvenuta mancanza di interesse; non sono state disposte statuizioni ulteriori (nessa condanna alle spese o sanzione pecuniaria).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola la funzione del Tribunale in sede di riesame; richiamata come fondamento procedurale dell'ordinanza impugnata.
art. 284 cod. proc. pen., comma 2
Disciplina l'applicazione degli arresti domiciliari e le relative prescrizioni; il Tribunale ha ripristinato la misura con le prescrizioni di cui a questo comma.
art. 284 cod. proc. pen., comma 3
Prevede le condizioni per autorizzare l'allontanamento per motivi di lavoro (es. assoluta indigenza o impossibilità di affidare l'attività ad altri); la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti tali presupposti nel caso concreto (possibilità di gestione da parte di familiari, rischio di vanificazione della cautela).
art. 274 cod. proc. pen., comma 1 lett. c)
Norma sulle impugnazioni in materia cautelare; richiamata dal ricorrente per censurare la decisione di merito.
art. 23 l. n. 110/1975
Richiamata in relazione alla gravità del reato contestato (detenzione di armi clandestine) quale parametro per valutare l'esigenza cautelare special-preventiva e la possibile vanificazione della misura con l'autorizzazione al lavoro.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione diventa inammissibile se sopravviene una causa che fa venire meno l'interesse concreto e attuale dell'impugnazione (es. modifica della misura cautelare a favore dell'imputato); in tal caso la Corte non decide nel merito e non irroga sanzioni o condanne alle spese a carico del ricorrente.
- La rinuncia al ricorso deve manifestare la volontà inequivoca dell'interessato: la sola sottoscrizione del difensore senza procura speciale non è idonea a costituire una valida rinuncia a meno che non intervenga successiva sopravvenuta carenza d'interesse.
- Per ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi per lavoro ai sensi dell'art. 284, comma 3, il difensore deve dimostrare in modo concreto i presupposti richiesti (es. assoluta indigenza o impossibilità di affidare l'attività a familiari); la mera dichiarazione non è sufficiente.
- Nei reati di particolare gravità (es. armi), il giudice può negare l'autorizzazione al lavoro se ritiene che la presenza dell'indagato e i contatti lavorativi possano vanificare la finalità cautelare special-preventiva.
- L'autorizzazione al lavoro è valutata anche in base alla concreta controllabilità: un'attività fissa e facilmente controllabile può essere un argomento a favore, ma può risultare insufficiente se il giudice ritiene comunque sussistente un rischio di vanificazione della misura.
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