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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23605/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma in appello della pronuncia di rigetto delle sue domande atte a ottenere la risoluzione del contratto preliminare di vendita (26/11/2012) o, in subordine, la riduzione del prezzo o la sentenza costitutiva, denunciando il grave inadempimento della promittente venditrice per mancata produzione della documentazione urbanistica e, in particolare, per la mancanza del certificato di abitabilità/agibilità dovuta a difformità (altezza interna, prospetti, planimetria). Esposto il recesso con raccomandata (10/01/2014) per tali inadempimenti, contestava inoltre la qualificazione data dai giudici del merito circa la rilevanza della dichiarazione di conoscenza dell'altezza contenuta nel preliminare e l'effetto della rettifica della concessione in sanatoria prodotta dalla convenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Esposito, dichiarandolo infondato o inammissibile nei vari motivi. Ha ritenuto legittima la composizione del collegio che aveva visto partecipare un giudice ausiliario (richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità), ha escluso carenza motivazionale e omessa pronuncia sui punti essenziali, e ha confermato che la rettifica della concessione in sanatoria, come risultata nel fascicolo, aveva comportato — in assenza di rilievi comunali sulle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza — l'idoneità al rilascio dell'agibilità (o il suo facile conseguimento), escludendo quindi l'esistenza di un inadempimento tale da legittimare il recesso o la risoluzione. La Corte ha inoltre richiamato i principi consolidati sul rilievo della mancata consegna del certificato di agibilità: essa può giustificare la risoluzione solo se manchino i requisiti sostanziali di igiene/salubrità/sicurezza non sanabili; se il difetto è meramente formale o sanabile, spettano al massimo l'esatto adempimento o il risarcimento, valutando l'importanza dell'inadempimento ex art.1455 c.c.

Norme richiamate

  • art. 35 legge n. 47/1985

    La rettifica/concessione in sanatoria può comportare il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità anche in deroga ai requisiti regolamentari, purché le opere non contrastino con disposizioni legislative riguardanti sicurezza statica e prevenzione; il Comune deve comunque verificare condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; in mancanza di rilievi, la rettifica comporta tacita assentimento all'agibilità

  • d.P.R. n. 425/1994

    Disciplina procedurale del rilascio del certificato di abitabilità: onere della domanda e documentazione; ha introdotto modalità di attestazione e semplificazioni che incidono sull'accertamento della sussistenza dei requisiti

  • d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia), artt. 24-26

    Ha sostituito 'abitabilità' con 'agibilità' e disciplinato i requisiti e le procedure per l'accertamento delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico; prevede modalità di silenzio-assenso e segnalazione certificata

  • art. 1385 c.c.

    Regola il recesso per inadempimento quando sussista capace inadempimento non di scarsa importanza; il giudice deve valutare comparativamente l'importanza dell'inadempimento e la condotta delle parti

  • art. 1453 c.c.

    Prevede la risoluzione del contratto per inadempimento; applicabile quando la cosa consegnata sia eterogenea rispetto a quella pattuita (aliud pro alio)

  • art. 1477 c.c.

    Stabilisce l'obbligo del venditore di consegnare i titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta; il certificato di agibilità rientra tra i documenti la cui consegna può essere dovuta

  • art. 1489 c.c.

    Norma sulla cosa gravata da oneri o diritti di terzi: la Corte ha escluso che la mancanza di agibilità rientri di regola in questa fattispecie, essendo piuttosto una limitazione funzionale o un vizio della cosa

  • art. 1497, art. 1495 c.c. e giurisprudenza correlata

    Rilevano nella disciplina delle garanzie per vizi/redhibitoria e prescrizioni; la Corte distingue tra difetto sostanziale (insanabile) e formale, con effetti diversi sui rimedi esperibili

  • art. 158 c.p.c., artt. 102 e 106 Cost., sentenza Corte cost. n. 41/2021

    Sulla legittimità della partecipazione di giudici ausiliari: la Consulta ha differito l'illegittimità e la Cassazione ha ritenuto non viziata la composizione del collegio che ha visto partecipare giudice ausiliario, richiamando i limiti e la temporaneità

  • normativa procedurale (art. 360 c.p.c., art. 112, art.132 c.p.c.)

    Richiamate in relazione ai mezzi di impugnazione e ai requisiti di motivazione e pronuncia: la Corte ha rigettato i motivi per violazione di legge e carenza motivazionale ritenendoli infondati o non provati

  • evoluzione normativa su agibilità (d.lgs. n. 222/2016, d.l. n. 83/2012 art.54)

    Il quadro normativo più recente valorizza l'attestazione/segnalazione certificata del professionista per la sussistenza dei requisiti di agibilità; la mancanza del documento formale non corrisponde automaticamente a impossibilità di ottenere l'agibilità

Massime di principio

  • La mancata consegna del certificato di agibilità non determina automaticamente la nullità del contratto né la risoluzione: è necessario valutare se manchino i requisiti sostanziali di igiene, salubrità e sicurezza in modo insanabile.
  • Se le difformità urbanistiche sono sanabili (es. rettifica/concessione in sanatoria senza rilievi comunali su salubrità/sicurezza), l'immobile resta commerciabile e non sussistono i presupposti per recesso o risoluzione; spetta al giudice valutare l'importanza dell'inadempimento ex art.1455 c.c.
  • La rettifica della concessione in sanatoria può comportare l'effetto dell'agibilità (anche in deroga a requisiti regolamentari), ma il Comune deve comunque accertare condizioni di sicurezza e salubrità; in assenza di rilievi, l'agibilità si può ritenere tacitamente assentita.
  • Se il difetto è meramente formale (mancata acquisizione del documento pur ricorrendo i requisiti sostanziali), il rimedio è l'adempimento o il risarcimento, non la risoluzione; l'acquirente può però rifiutare il definitivo fino all'ottenimento della documentazione se non ha espressamente rinunciato.
  • La valutazione della volontà negoziale (es. dichiarazioni di conoscenza nel preliminare) e della rilevanza delle difformità è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo il vizio di diritto o la motivazione gravemente carente.

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