Corte di giustizia, Sentenza C-97/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° agosto 2025. — S.A. e R.J. contro The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell’Unione – Violazione sufficientemente qualificata – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Ingente afflusso di richiedenti protezione temporanea o internazionale – Mancanza di accesso alle condizioni materiali di accoglienza – Esigenze essenziali – Esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio. — Causa C-97/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i limiti della responsabilità dello Stato membro quando l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale viene meno per saturazione del sistema. Ha escluso che un afflusso eccezionale e improvviso di richiedenti consenta di invocare la forza maggiore per sottrarsi al risarcimento, poiché la direttiva 2013/33/UE prevede già un regime derogatorio e, in ogni caso, impone di garantire le esigenze essenziali. La mancanza di alloggio e di condizioni materiali di accoglienza per diverse settimane può quindi costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.
Responsabilità dello Stato membro per mancata accoglienza di richiedenti protezione internazionale: impossibilità di invocare la forza maggiore per escludere il risarcimento quando l’assenza di alloggio e condizioni materiali di accoglienza si protrae per settimane.
La questione giuridica
Se, in un’azione di risarcimento danni fondata sulla violazione della direttiva 2013/33/UE e dell’articolo 1 della Carta, uno Stato membro possa sottrarsi alla propria responsabilità invocando la forza maggiore o l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili a causa di un afflusso ingente e improvviso di richiedenti protezione temporanea o internazionale; in caso affermativo, quali siano i parametri di tale esimente.
Principio di diritto
Uno Stato membro che, per varie settimane, non garantisca a un richiedente protezione internazionale l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE non può escludere la propria responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione invocando la forza maggiore né l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio dovuto a un afflusso imprevedibile e improvviso di richiedenti: la direttiva impone comunque che siano soddisfatte le esigenze essenziali delle persone interessate, mediante accoglienza in natura in regime derogatorio o, se ciò non è possibile, mediante sussidi economici o buoni sufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso. La mancata fornitura di tali garanzie, in un contesto in cui lo Stato disponeva di risorse e di soluzioni alternative, integra una violazione sufficientemente qualificata idonea a fondare il diritto al risarcimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/33/UE
- Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2, lettera g), direttiva 2013/33/UE
- Articolo 17 direttiva 2013/33/UE
- Articolo 18 direttiva 2013/33/UE
- Articolo 18, paragrafo 9, lettera b), direttiva 2013/33/UE
- Direttiva 2003/9/CE
Mancata accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e responsabilità dello Stato membro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in una controversia risarcitoria promossa da due richiedenti protezione internazionale, S.A. e R.J., che lamentavano di non aver ricevuto, per varie settimane, alloggio e altre condizioni materiali di accoglienza dopo la presentazione delle rispettive domande in Irlanda. La Corte è stata chiamata a stabilire se lo Stato membro potesse invocare la forza maggiore per escludere la propria responsabilità quando l’assenza di accoglienza fosse dipesa dalla saturazione temporanea delle capacità ricettive causata da un afflusso eccezionale di richiedenti.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti avevano ricevuto solo un buono di EUR 25 e, inizialmente, non avevano ottenuto né alloggio né il sussidio giornaliero previsto dal diritto irlandese. Hanno quindi dormito in strada o in sistemazioni precarie, lamentando insufficienza di cibo, difficoltà igieniche e condizioni di vita degradanti. Solo successivamente hanno ottenuto un sussidio settimanale retroattivo e, più tardi, un alloggio. Dinanzi al giudice del rinvio, il Ministro e l’Attorney General non contestavano la violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2013/33/UE e dell’articolo 1 della Carta, ma sostenevano che la violazione non fosse sufficientemente qualificata poiché derivante da forza maggiore.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice irlandese chiedeva in sostanza se, nell’ambito di un’azione di risarcimento fondata sulla giurisprudenza Francovich e Brasserie du pêcheur/Factortame, la forza maggiore potesse essere opposta per escludere la responsabilità dello Stato quando l’inadempimento derivi dall’esaurimento temporaneo degli alloggi normalmente disponibili a seguito di un arrivo improvviso e massiccio di richiedenti protezione temporanea o internazionale. In via subordinata, chiedeva quali fossero i criteri di applicazione di tale esimente.
Normativa rilevante
La Corte richiama il considerando 11 della direttiva 2013/33/UE, volto a garantire un livello di vita dignitoso, e soprattutto gli articoli 2, lettera g), 17 e 18 della direttiva. L’articolo 17 impone l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale; l’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), consente, in casi debitamente giustificati, modalità eccezionali diverse quando le capacità di alloggio siano temporaneamente esaurite, ma tali modalità devono comunque soddisfare le esigenze essenziali. Viene inoltre valorizzato l’articolo 1 della Carta, relativo alla dignità umana.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda i tre presupposti della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione: norma attributiva di diritti, violazione sufficientemente qualificata e nesso causale diretto. Nel caso di specie, solo il secondo requisito era controverso. La Corte osserva che la direttiva 2013/33/UE lascia certo un margine agli Stati membri quanto alle forme e all’ammontare delle prestazioni, ma non consente di privare, anche solo temporaneamente, il richiedente di condizioni materiali di accoglienza che coprano le esigenze essenziali.
In particolare, la saturazione delle strutture non giustifica una deroga alle norme minime di accoglienza. Se lo Stato non può fornire alloggio in natura nei termini ordinari, deve ricorrere al regime derogatorio dell’articolo 18, paragrafo 9, oppure, se non intende o non è in grado di farlo, erogare sussidi economici o buoni sufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso e il sostentamento. La Corte rileva che l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio, anche se dovuto a un flusso improvviso e imprevedibile di richiedenti, è già preso in considerazione dal legislatore dell’Unione nel regime derogatorio: non può quindi essere utilizzato per neutralizzare gli obblighi previsti dalla direttiva o per escludere la gravità della violazione.
La Corte sottolinea inoltre che riconoscere una simile esimente svuoterebbe di effetto utile l’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), e pregiudicherebbe la tutela effettiva dei richiedenti, in contrasto con la dignità umana garantita dall’articolo 1 della Carta. Nel caso concreto, peraltro, non risultava che l’Irlanda avesse dimostrato l’impossibilità oggettiva di fornire alloggio fuori dal sistema ordinario o, in alternativa, prestazioni economiche sufficienti; al contrario, il giudice del rinvio indicava che vi erano risorse disponibili e alloggi presenti sul mercato.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che uno Stato membro che per varie settimane non abbia garantito l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE non può sottrarsi alla propria responsabilità invocando l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio, anche se causato da un afflusso ingente e improvviso di richiedenti protezione temporanea o internazionale, imprevedibile e ineluttabile. Ne deriva che la forza maggiore non opera, in tale contesto, come causa di esclusione della responsabilità quando lo Stato non assicuri comunque le esigenze essenziali dei richiedenti.
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