Cassazione Penale, Ordinanza n. 04643/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo che, in sede esecutiva, aveva escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra diversi reati già oggetto di condanna e quindi aveva negato l'applicazione della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. La censura in Cassazione era formulata in modo sostanzialmente confutativo e generico: il ricorrente sosteneva che le argomentazioni del giudice dell'esecuzione fossero illegittime perché non avrebbero valorizzato correttamente elementi quali la riconducibilità alle dinamiche del delitto associativo mafioso e la permanenza di un pactum sceleris, senza tuttavia indicare in modo specifico elementi idonei a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso tra i singoli reati.
La decisione
La Corte ha richiamato i principi consolidati in tema di continuazione, osservando che l'identità del disegno criminoso richiede una previa rappresentazione e deliberazione unitaria di una serie di condotte criminose, non essendo sufficiente un generico programma di vita delinquenziale. Ha quindi rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva escluso, con motivazione congrua, la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso. Le doglianze del ricorrente sono state ritenute generiche e meramente confutative, prive di elementi concreti atti a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
"identità del disegno criminoso"
La continuazione presuppone che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, occorre verificare la presenza di concreti indicatori dell'unitarietà del disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spaziotemporale, analogia del modus operandi, singole causali e sistematicità delle condotte.
- L'identità del disegno criminoso non coincide con una generica propensione a delinquere o con un programma di vita criminale; è necessario che i reati successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali sin dal momento della commissione del primo reato.
- La valutazione degli indici sintomatici della continuazione è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamenti del fatto.
- Le doglianze in cassazione che si limitano a contrapporre una lettura alternativa dei fatti, senza specificamente individuare errori della motivazione o decisivi elementi trascurati, sono inammissibili perché meramente confutative e generiche.
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