Cassazione Penale, Ordinanza n. 29059/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pavia, rideterminato la pena pecuniaria in euro 18.000 nei confronti dell’imputata per una pluralità di reati connessi allo sfruttamento di manodopera agricola e alla violazione della normativa prevenzionistica sul lavoro. La ricorrente deduceva un solo motivo: sosteneva che la Corte territoriale, dopo aver qualificato i motivi di appello come inammissibili, avrebbe omesso di esaminarli e di pronunciarsi sulle specifiche doglianze difensive, determinando così una carenza o apparenza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non vi fosse alcun vizio di motivazione, poiché la sentenza d’appello non si era limitata a una definizione in rito, ma aveva esaminato il merito delle censure difensive con motivazione ampia e coerente, anche in un contesto di doppia conforme. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603-bis c.p.
comma terzo, n. 1), ultima parte
La retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato costituisce indice di sfruttamento, da valutare insieme a mansioni, condizioni di lavoro, orario, assenza di pause, riposi e ferie, nonché allo stato di bisogno del lavoratore.
art. 299 D.Lgs. 81/2008
La posizione di garanzia e i correlati obblighi prevenzionistici gravano anche su chi, pur privo di investitura formale, eserciti in concreto i poteri direttivi del datore di lavoro, secondo il principio di effettività.
art. 18 D.Lgs. 276/2003
L’art. 603-bis c.p. non si esaurisce nella mera violazione delle regole di avviamento al lavoro, ma punisce condotte distorsive del mercato caratterizzate da sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione e approfittamento dello stato di bisogno.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia della sentenza di appello è infondata quando dalla motivazione risulti che il giudice territoriale abbia esaminato il merito delle doglianze, anche se le abbia preliminarmente qualificate come inammissibili.
- In regime di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado e le due decisioni possono essere lette unitariamente come un unico complessivo corpo decisionale.
- Ai fini del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la sproporzione retributiva va valutata in concreto tenendo conto di mansioni, qualità e quantità del lavoro, orario, riposi, ferie e condizioni complessive di impiego.
- Il reato di cui all’art. 603-bis c.p. non coincide con la sola irregolarità dell’intermediazione lavorativa, ma richiede condotte di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.
- Chi, pur senza formale investitura, esercita di fatto i poteri tipici del datore di lavoro assume una posizione di garanzia e risponde degli obblighi di sicurezza e prevenzione in base al principio di effettività.
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