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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17834/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che, ai sensi degli artt. 629-bis e 635 c.p.p., aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizione notturna. Lamentava violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alla pericolosità, alla sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze di cautela sociale e all'attualità/concretezza della presunta pericolosità invocata dalla Corte territoriale.

La decisione

Il difensore ha comunicato che la misura cautelare era stata revocata dal Tribunale di Milano (provv. depositato il 29/11/2023) e ha dichiarato la mancanza di interesse a proseguire il ricorso. La Corte di Cassazione ha rilevato la carenza d'interesse sopravvenuta e ha deciso senza entrare nel merito della questione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese processuali né condanna al versamento alla Cassa delle Ammende, essendo la carenza d'interesse intervenuta per causa non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod.proc.pen.

    Norma richiamata per regolare l'istanza ex art. 629-bis (revoca della sentenza e misure consequenziali): utilizzata dalla Corte territoriale insieme all'art. 635 per applicare una misura personale alternativa alla detenzione.

  • art. 635 cod.proc.pen.

    Richiamato per l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nell'ambito del procedimento di cui all'art. 629-bis; consente l'adozione di misure personali accessorie in relazione a revoche/sospensioni dell'esecuzione.

  • art. 274 cod.proc.pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della decisione; implicita esigenza che le misure coercitive siano adeguatamente motivate.

  • art. 275 cod.proc.pen.

    Richiamata insieme all'art. 274 per censurare la motivazione della misura, nella parte in cui richiede motivazione sufficiente e specifica delle decisioni cautelari.

  • art. 568, comma 4, cod.proc.pen.

    per proporre impugnazione è necessario avervi interesse

    La norma richiede che l'interesse all'impugnazione sia attuale e concreto; se il provvedimento impugnato ha perso efficacia (es. per revoca), viene a mancare l'interesse e l'impugnazione va dichiarata inammissibile o cessata.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata nel corso del procedimento, normalmente viene meno l'interesse all'impugnazione e il giudice di legittimità non decide sul merito (carenza d'interesse sopravvenuta).
  • La carenza d'interesse sopravvenuta elimina l'oggetto del giudizio: se la perdita dell'interesse non è imputabile al ricorrente, generalmente non si dispone condanna per spese o somme a favore della Cassa delle Ammende.
  • Per opporsi con successo a una misura cautelare è necessario contestare la motivazione in termini specifici: dimostrare l'assenza di elementi che giustifichino la pericolosità, la necessità, la proporzionalità e l'attualità del pericolo sociale invocato.
  • Quando si ottiene la revoca della misura nel frattempo, è importante comunicare tempestivamente tale intervenuta modifica al giudice della impugnazione (documentazione probatoria) per far emergere la sopravvenuta carenza d'interesse.
  • Esistono situazioni in cui, pur revocata la misura, può permanere interesse all'impugnazione (es. permanenza di effetti formali, esigenze risarcitorie o dichiaratorie): in tali casi il ricorso resta utile e va deciso nel merito.

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