Cassazione Penale, Sentenza n. 17834/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che, ai sensi degli artt. 629-bis e 635 c.p.p., aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizione notturna. Lamentava violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alla pericolosità, alla sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze di cautela sociale e all'attualità/concretezza della presunta pericolosità invocata dalla Corte territoriale.
La decisione
Il difensore ha comunicato che la misura cautelare era stata revocata dal Tribunale di Milano (provv. depositato il 29/11/2023) e ha dichiarato la mancanza di interesse a proseguire il ricorso. La Corte di Cassazione ha rilevato la carenza d'interesse sopravvenuta e ha deciso senza entrare nel merito della questione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese processuali né condanna al versamento alla Cassa delle Ammende, essendo la carenza d'interesse intervenuta per causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 629-bis cod.proc.pen.
Norma richiamata per regolare l'istanza ex art. 629-bis (revoca della sentenza e misure consequenziali): utilizzata dalla Corte territoriale insieme all'art. 635 per applicare una misura personale alternativa alla detenzione.
art. 635 cod.proc.pen.
Richiamato per l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nell'ambito del procedimento di cui all'art. 629-bis; consente l'adozione di misure personali accessorie in relazione a revoche/sospensioni dell'esecuzione.
art. 274 cod.proc.pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della decisione; implicita esigenza che le misure coercitive siano adeguatamente motivate.
art. 275 cod.proc.pen.
Richiamata insieme all'art. 274 per censurare la motivazione della misura, nella parte in cui richiede motivazione sufficiente e specifica delle decisioni cautelari.
art. 568, comma 4, cod.proc.pen.
per proporre impugnazione è necessario avervi interesse
La norma richiede che l'interesse all'impugnazione sia attuale e concreto; se il provvedimento impugnato ha perso efficacia (es. per revoca), viene a mancare l'interesse e l'impugnazione va dichiarata inammissibile o cessata.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata nel corso del procedimento, normalmente viene meno l'interesse all'impugnazione e il giudice di legittimità non decide sul merito (carenza d'interesse sopravvenuta).
- La carenza d'interesse sopravvenuta elimina l'oggetto del giudizio: se la perdita dell'interesse non è imputabile al ricorrente, generalmente non si dispone condanna per spese o somme a favore della Cassa delle Ammende.
- Per opporsi con successo a una misura cautelare è necessario contestare la motivazione in termini specifici: dimostrare l'assenza di elementi che giustifichino la pericolosità, la necessità, la proporzionalità e l'attualità del pericolo sociale invocato.
- Quando si ottiene la revoca della misura nel frattempo, è importante comunicare tempestivamente tale intervenuta modifica al giudice della impugnazione (documentazione probatoria) per far emergere la sopravvenuta carenza d'interesse.
- Esistono situazioni in cui, pur revocata la misura, può permanere interesse all'impugnazione (es. permanenza di effetti formali, esigenze risarcitorie o dichiaratorie): in tali casi il ricorso resta utile e va deciso nel merito.
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