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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19642/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato o ridotto condanne per furto aggravato (con riqualificazione di alcuni capi da peculato a furto) e per peculato (per De Tommasi) nonché la condanna al risarcimento delle parti civili. I motivi di ricorso denunciavano, a seconda dei ricorrenti: errata qualificazione giuridica della condotta (furto vs appropriazione indebita), mancanza di prova e travisamento delle videoregistrazioni, mancata prova della qualifica di incaricato di pubblico servizio (per De Tommasi), assenza di posizione di garanzia e di contributo attivo (per Ferulli e Schiena), vizi nel calcolo della prescrizione (anche in relazione alla legge n.251/2005 e al periodo di sospensione), richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (non punibilità per particolare tenuità) e altre censure processuali relative a valutazione indiziaria e all'applicazione di aggravanti speciali.

La decisione

La Corte di cassazione: 1) ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Damiano Bissante e di Saverio Pollio (condannandoli alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; inoltre Bissante e Pollio sono stati condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute da ASL Brindisi per complessivi euro 3.686 oltre accessori); 2) ha invece annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, nei confronti di Cosimo De Tommasi (sulla sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio e sulla responsabilità per il fatto del 4 maggio 2016) e di Attilio Ferulli (sulla sussistenza di una posizione di garanzia e sulla responsabilità per i singoli furti a lui ascritti), e ha annullato limitatamente al reato commesso il 29 giugno 2016 la posizione di Santo Schiena, rinviando per nuovo giudizio su tale capo; il ricorso di Schiena è rigettato nel resto. La Corte ha inoltre disposto che il giudice del rinvio valuti i punti indicati alla luce dei principi affermati nella sentenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p. (furto)

    La Corte riafferma che il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga merce a lui affidata integra il reato di furto e non l'appropriazione indebita, poiché le attività di trasporto, deposito e consegna non conferiscono il potere di autonoma disponibilità sui beni

  • art. 625 c.p., n. 5) e n. 7) (aggravanti speciali)

    La presenza di determinate aggravanti 'ad effetto speciale' (tra cui quelle richiamate) produce l'allungamento del termine prescrizionale; perciò il calcolo della prescrizione deve tenerne conto

  • art. 358 c.p. (incaricato di pubblico servizio)

    La nozione va intesa in senso funzionale-oggettivo: rientrano le mansioni caratterizzate da compiti di concetto, con autonomia e discrezionalità (anche se vincolata), mentre non rientrano le prestazioni meramente materiali o d'ordine; l'accertamento della qualifica richiede valutazione concreta delle mansioni svolte

  • art. 357 c.p. (pubblico ufficiale) e riforma legge 26 aprile 1990, n.86

    Richiamata la distinzione tra approccio soggettivo e approccio funzionale-oggettivo nella qualificazione delle figure pubblicistiche, con preferenza per quest'ultimo

  • art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)

    Per configurare concorso è necessario dimostrare un contributo attivo o un ruolo causale e intenzionale; la mera presenza sul luogo, senza prova di intervento o agevolazione, non è sufficiente

  • art. 40, comma secondo, c.p. (posizione di garanzia)

    La posizione di garanzia richiede fonte giuridica o di fatto che imponga il dovere di protezione del bene e la titolarità di poteri idonei ad impedire l'evento; deve essere accertata concretamente

  • art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità)

    Invocata da un ricorrente ma non decisa sul merito dalla Corte di legittimità; la Corte richiama l'irrilevanza di questioni non adeguatamente collegate o non previamente dedotte

  • legge n. 251/2005

    Riferita nella discussione sulla prescrizione (richiesta da un ricorrente), la disciplina va valutata insieme agli effetti di sospensione e alle aggravanti che allungano i termini estintivi

  • art. 157, comma terzo, c.p. (criteri di comparazione della prova?)

    Citato dal Procuratore Generale sul tema della valutazione comparativa delle risultanze probatorie; la Corte segnala l'irrilevanza di confronti che non considerino tutte le circostanze aggravanti rilevanti

Massime di principio

  • Distinzione furto vs appropriazione indebita: il lavoratore incaricato del trasporto o della custodia di beni affidati integra normalmente il reato di furto quando sottrae la merce, perché le sue mansioni materiali non conferiscono il potere di autonoma disponibilità necessario per l'appropriazione indebita
  • Qualifica di incaricato di pubblico servizio: va accertata con criterio funzionale-oggettivo; non basta il titolo o l'asserita funzione: occorre verificare concretamente autonomia, discrezionalità e compiti di concetto rispetto alle mansioni di mero ordine
  • Posizione di garanzia: per ritenere penalmente responsabile chi era presente nel luogo del fatto per omissione o assistenza occorre provare l'esistenza di un obbligo giuridico o di fatto di protezione e la disponibilità di poteri o mezzi efficaci per impedire l'evento
  • Valutazione delle prove video: le sole immagini, se non chiare sul contenuto degli oggetti e sull'atto materiale di sottrazione, possono essere insufficienti a superare il dubbio ragionevole; bisogna collegare in modo logico le immagini ad altri elementi (sequestri, intercettazioni, dichiarazioni) per fondare la responsabilità
  • Calcolo della prescrizione: va fatto tenendo conto delle aggravanti che allungano i termini e dei periodi di sospensione specifici; censure sul computo della prescrizione richiedono attenzione alla qualificazione delle circostanze come 'ad effetto speciale'
  • Nuove questioni in cassazione: motivi nuovi o ampliativi introdotti per la prima volta in cassazione sono frequentemente dichiarati inammissibili; occorre sviluppare in grado precedente le linee argomentative che si intendono portare in legittimità
  • Mere contiguità o conoscenza tra colleghi non sostituiscono la prova di un pactum sceleris: per la responsabilità comune è necessario dimostrare il contributo concreto, volitivo o materiale, all'evento delittuoso

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