Sentenza del 18/03/2016 n. 5390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato non applicabili le sanzioni IVA nei confronti di M.E., ritenendo vincolante la precedente decisione favorevole alla società F.lli M. sul condono fiscale. La Corte ha contestato sia l'erronea applicazione del principio del ne bis in idem, sia l'efficacia attribuita a una sentenza riguardante soggetti diversi e non ancora passata in giudicato. È stata inoltre censurata l'interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, poiché l'esercizio dell'azione penale per reati tributari nei confronti del legale rappresentante costituiva causa ostativa al condono anche se il contribuente formalmente era la società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha stabilito che la precedente decisione relativa alla società non poteva vincolare il giudizio riguardante M.E., sia perché riguardava soggetti diversi, sia perché non era definitiva. Nel merito, ha affermato che la formale conoscenza dell'azione penale per reati tributari da parte del legale rappresentante impediva il perfezionamento del condono della società, quando il reato commesso dall'organo societario produceva vantaggi economici e fiscali per l'ente.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 15
Il condono fiscale non è ammesso per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
La causa ostativa al condono opera non solo quando la persona indagata coincide con il contribuente, ma anche quando il reato tributario commesso dal legale rappresentante o da un organo societario abbia prodotto vantaggi economici e fiscali per la società contribuente.
D.Lgs. n. 74 del 2000
Il rinvio contenuto nell'art. 15 della L. n. 289 del 2002 è stato interpretato come riferito alla categoria dei reati tributari, senza limitare la causa ostativa ai soli reati commessi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.
D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2-septies, convertito in L. n. 212 del 2003
La disposizione conferma l'estensione della causa ostativa al condono nelle ipotesi in cui il reato sia contestato alla persona fisica che rappresenta la società, purché gli effetti economici del reato ricadano sull'ente.
Art. 2909 cod. civ.
L'autorità della cosa giudicata opera entro i limiti soggettivi e oggettivi della decisione definitiva. Una sentenza relativa a una società non vincola automaticamente il giudizio riguardante il suo legale rappresentante, soprattutto se non è passata in giudicato.
Art. 39 cod. proc. civ.
Il principio del ne bis in idem impedisce la duplicazione della decisione sulla medesima domanda, ma non consente di attribuire efficacia vincolante a una decisione relativa a soggetti e controversie differenti.
Art. 384 cod. proc. civ.
La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso, tuttavia, ha disposto il rinvio per un nuovo esame.
Artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen.
Il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La sentenza di patteggiamento presuppone la verifica dell'assenza di cause di proscioglimento e costituisce quindi un indice significativo del fatto che la condotta fosse ancora prevista dalla legge come reato.
Massime di principio
- Il condono fiscale può essere precluso dall'azione penale esercitata contro il legale rappresentante della società, anche quando il soggetto formalmente contribuente è la società e non la persona fisica.
- È decisivo che il reato tributario dell'amministratore abbia prodotto un vantaggio economico o fiscale per la società; in tal caso la causa ostativa può riflettersi sull'ente.
- Una sentenza favorevole ottenuta dalla società non si estende automaticamente al legale rappresentante: occorre verificare identità delle parti, oggetto della controversia e passaggio in giudicato.
- Il principio del ne bis in idem non si applica per collegare semplicemente due cause diverse relative a soggetti distinti.
- La continuità tra i reati tributari previsti dalla L. n. 516 del 1982 e quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 74 del 2000 impedisce di escludere la causa ostativa solo perché i fatti sono anteriori al 2000.
- In presenza di una sentenza di patteggiamento irrevocabile per reati tributari, essa può rappresentare un elemento rilevante per dimostrare che la condotta era penalmente prevista e che l'azione penale era formalmente conosciuta prima del condono.
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